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Piccola proprietà contadina, il quinquennio decorre dalla sentenza di retratto

La Ctr Toscana: il trasferimento si considera perfezionato dalla pronuncia in giudicato

Il periodo di cinque anni in cui la vendita del terreno comporta la decadenza dalle agevolazioni riconosciute alla piccola proprietà contadina decorre dalla sentenza che accoglie il diritto di retratto. Questa è la decisione della Ctr Toscana con la sentenza 1495/1/2021 in un contenzioso che vedeva l’Agenzia contrapposta ai titolari del diritto di retratto.

La prelazione agraria, disciplinata dall’articolo 8 della legge 590/1965 e dall’articolo 7 della legge 817/1971, è il diritto riconosciuto ai conduttori del fondo rustico e in second’ordine ai confinanti dello stesso di poter acquistare il terreno – condotto o confinante – qualora questo venga messo in vendita. In altre parole, il proprietario prima di vendere il fondo rustico deve notificare al conduttore e ai confinanti la propria intenzione, indicando il nome dell’acquirente, il prezzo pattuito e le altre norme dell’accordo, allegando copia del preliminare. Questi, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della notifica, possono decidere se esercitare il proprio diritto di prelazione, acquistando il terreno al posto del promissario acquirente.

Nel caso in cui il venditore non provveda alla notifica, gli aventi diritto hanno un anno di tempo dalla trascrizione del contratto definitivo di compravendita per esercitare il proprio diritto di riscatto e cioè di agire in retratto. Per fare questo coloro ai quali sarebbe spettata la prelazione possono citare in giudizio l’acquirente del fondo per chiedere che venga loro trasferito il fondo a fronte del pagamento del prezzo indicato nel preliminare.

Nel caso esaminato dalla Ctr, il trasferimento del terreno senza notificazione era avvenuto nel corso del 2001, ma la causa civile che ha visto riconosciuto il diritto di prelazione e quindi il trasferimento del terreno dall’acquirente originario all’avente diritto si è conclusa nel maggio del 2013. Per tale trasferimento l’avente causa ha fruito delle agevolazioni previste a favore della piccola proprietà contadina dall’articolo 12, comma 4-bis, del Dl 194/2009 e cioè l’applicazione dell’imposta catastale all’1% e imposte ipotecaria e di registro in misura fissa.

Dopo aver visto riconosciute le proprie ragioni civili, l’avente diritto ha trasferito il terreno nel corso del 2015 ritenendo che il proprio diritto di proprietà fosse riconosciuto con effetto retroattivo dalla data del trasferimento originario, avvenuto nel 2001 e dichiarato illegittimo nel 2013. I giudici regionali e così anche i giudici di primo grado hanno rigettato le doglianze dei contribuenti, ritenendo che ai fini fiscali il momento in cui il trasferimento si considera perfezionato è quello della sentenza passata in giudicato, a nulla rilevando il momento “civile” di trasferimento dell’immobile.

Tale posizione è confortata anche da alcune sentenze di Cassazione (sentenza 12551/2001 e 3260/2021) che confermano il fatto che per fruire delle agevolazioni fiscali riconosciute alla piccola proprietà contadina il periodo quinquennale decorre dalla data della sentenza.