Professione

Per l’autorità svizzera che vigila sui mercati finanziari le criptomonete sono vere valute

di Valerio Vallefuoco

Se l’Italia per prima nell’Unione europea ha anticipato il recepimento della V direttiva antiriciclaggio, introducendo la classificazione giuridica di valuta virtuale (articolo 1, comma 2, lettera qq, Dlgs 90/2017) e di “prestatori di servizi di valuta virtuale” (articolo 1, coomma 2, lettera ff dello stesso decreto), la Finma (Autorità federale elvetica di vigilanza sui mercati finanziari) è andata oltre mettendo a punto una guida pratica, datata 16 febbraio 2018, per il trattamento delle richieste inerenti all’assoggettamento in riferimento alle Ico (initial coin offering). Per stessa constatazione della Finma, l’intervento di regolazione è nato sotto la spinta del forte aumento registratosi negli ultimi tempi dei progetti di Ico.

Le Ico sono raccolte di denaro in criptovalute che molte società utilizzano per finanziare nuovi progetti. In particolare, nel quadro di un’Ico gli investitori a fronte del versamento di mezzi finanziari (generalmente sotto forma di criptovalute) ottengono coin e/o token basati sulla tecnologia blockchain.

Secondo la Finma alcune tipologie di token (come quelli di investimento) vanno classificate come valori mobiliari con tutte le conseguenze giuridiche che da tale classificazione derivano sul piano dell’applicazione delle leggi che regolano i mercati finanziari. In primo luogo, può trovare applicazione la legge sulle banche.

A tal riguardo, la guida puntualizza che in generale l’emissione di token non si lega a richieste di rimborso nei confronti dell’organizzatore Ico e non rientra dunque nel concetto di deposito, non configurandosi pertanto alcun obbligo di autorizzazione. Tuttavia, in presenza di impegni con carattere di capitale di terzi ( si pensi, ad esempio, alle promesse di riacquisto con garanzia di rendimento) i mezzi conferiti vanno classificati come depositi e, salvo deroghe previste dalla legge, sussiste un obbligo di autorizzazione.

Ha invece un ambito di applicazione generalizzato la legge sul riciclaggio di denaro; la Finma osserva, infatti, che nel momento in cui i token possono essere trasferiti tecnicamente su un’infrastruttura blockchain, un’Ico di token di pagamento costituisce un’emissione di mezzi di pagamento e dunque un’operazione di intermediazione finanziaria. Per questo motivo, nella prassi vigente presso l’Autorità federale di vigilanza, lo scambio di criptovalute con monete statali o un’altra criptovaluta è classificato come un’attività di intermediazione finanziaria. Da qui l’applicabilità della legge sul riciclaggio di danaro che annovera nella categoria dei soggetti obbligati, tra gli altri, anche coloro che emettono o gestiscono mezzi di pagamento. Dall’assoggettamento alla legge antiriciclaggio derivano, nell’ordinamento svizzero, precisi obblighi di diligenza e l’obbligo di affiliazione a un organismo di autodisciplina o quello di sottoporsi direttamente alla vigilanza della Finma in materia di antiriciclaggio.

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