Adempimenti

Obbligo di rendiconto per i contributi del 5 per mille

Pubblicate le linee guida aggiornate in tema di rendicontazione (decreto direttoriale 396/22): i destinatari da 20mila euro in su usano la piattaforma del ministero del Lavoro

Con la pubblicazione delle linee guida aggiornate in tema di rendicontazione 5xmille 2021 (decreto direttoriale 396/22), diventa di fondamentale importanza per gli enti del Terzo settore (Ets) percettori di contributi superiori o pari a 20mila euro, comprendere quali siano gli adempimenti previsti. È, d’altro canto, notizia dello scorso 2 dicembre che il ministero del Lavoro ha provveduto a erogare il 5xmille 2021 in favore di 41.666 enti beneficiari, fruitori di un contributo inferiore a 500mila euro. Una cifra, quella erogata, che complessivamente ammonta a più di 222 milioni e a cui si aggiungono oltre 102 milioni già stanziati lo scorso settembre per 53 enti destinatari di importi in materia di 5xmille superiori a 500mila euro.

Queste realtà – come gli enti percettori di contributi inferiori a 20mila - entro un anno dalla ricezione delle somme, dovranno predisporre un rendiconto con annessa relazione illustrativa ma con alcune richieste specifiche.

La piattaforma telematica

Se, infatti, gli enti destinatari del 5xmille per somme non superiori a 20mila euro dovranno compilare rendiconto e relazione in base al format messo a disposizione dalle precedenti linee guida (decreto 488/2021) senza obbligo di trasmissione alla competente amministrazione, gli enti percettori di importi superiori a tale soglia dovranno trasmetterle e pubblicarle in base alle recenti linee guida, avvalendosi della piattaforma telematica messa a disposizione dal ministero del Lavoro. Senza usare la Pec, a differenza di quanto previsto per l’anno scorso, ai fini dell’invio dei documenti.

La piattaforma, oltre che consentire la predisposizione del rendiconto secondo il modello trasposto al suo interno, assolverà all’ulteriore obbligo posto in capo a queste realtà. Vale a dire alla comunicazione all’amministrazione competente, da parte dell’ente, della pubblicazione sul proprio sito internet degli importi percepiti. Compito da assolvere con l’icona “Modifica link”, presente in piattaforma, in cui dovrà essere inserita o modificata la pagina web dove è pubblicato il rendiconto. Si tratta di un obbligo di trasparenza a cui – come più volte precisato dal ministero del Lavoro – sono soggetti solo gli enti percettori di contributi superiori o pari a 20mila euro in linea col principio di modularità degli obblighi di rendicontazione che tengono conto della dimensione economica dell’attività svolta e degli importi movimentati.

Sanzioni per gli inadempienti

Da segnalare, infine, i rischi legati al mancato adempimento degli obblighi pubblicitari e di trasmissione dei documenti, che il decreto in materia di 5xmille (Dpcm del 23 luglio 2020) lega a un apposito trattamento sanzionatorio. In caso di mancata pubblicità (o mancata trasmissione dei documenti, ove richiesto), è prevista dapprima una diffida dell’amministrazione a provvedervi entro trenta giorni, con successiva irrogazione, in caso di inerzia, di una sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito. Previste sanzioni più dure, invece, per gli enti che non provvedano a rendicontare le somme, non inviino rendiconto o relazione, usino i fondi per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente, cessino l’attività o in caso di erogazione di somme determinate su dichiarazioni mendaci. In questi casi (articolo 16 del Dpcm), i contributi assegnati saranno soggetti a recupero da parte dell’amministrazione competente.

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