Imposte

La media dei prezzi di dicembre per rivalutare le azioni di quotate

Arriva la riapertura della norma di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni per il 2023

di Alessandro Germani

L’articolo 26 del disegno di legge di bilancio per il 2023 prevede una riapertura della norma di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni confermando l’aliquota del 14% che era stata introdotta dall’articolo 29 del Dl 17/22 la cui scadenza è stata lo scorso 15 novembre. La novità consiste nel fatto che l’affrancamento delle partecipazioni non è limitato, come è sempre stato finora, alle sole partecipazioni non quotate, ma è esteso anche a quelle negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Appare evidente che tale impostazione mette fine a tutta una serie di considerazioni che di recente erano emerse circa il fatto che l’affrancamento delle partecipazioni non potesse estendersi anche ai titoli negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione, come l’Euronext Growth Milan (già Aim Italia). In questo senso l’agenzia delle Entrate, in primis con la risposta a interpello 308/2020, e successivamente con la circolare 1/E/21 (paragrafo 2.1) aveva chiarito che in considerazione dell’equiparazione fra mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf: multilateral trading facilities), sancita anche dalla circolare 32/E/20, di fatto non fosse possibile rivalutare le partecipazioni quotate all’Aim. Alla luce di ciò quindi si era concluso che una tesi opposta potesse sostenersi solo a seguito di un intervento normativo ad hoc di modifica della disposizione (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 gennaio 2021). Novità che nel disegno di legge di bilancio è finalmente comparsa per la prima volta.

Così dunque l’articolo 5 della legge 44/01 viene rubricato rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, senza più citare le sole non negoziate in mercati regolamentati. Viene infatti aggiunto un apposito comma 1-bis che riguarda appunto la rideterminazione di titoli, quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Per questi in luogo del costo o valore di acquisto si prende il valore normale, ex articolo 9, comma 4 lettera a), del Tuir, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022. Tale valore viene assoggettato a imposta sostitutiva, senza necessità di alcuna perizia.

Con il successivo comma 2 viene invece sostituito il comma 2 dell’articolo 2 del Dl 282/02, andando così a sostituire di fatto i precedenti riferimenti al 1° gennaio 2022 (per il possesso delle partecipazioni) e al 15 novembre 2022 (per il pagamento e la perizia). Viene infatti stabilito che gli articoli 5 e 7 della legge 448/01 si applicano per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Le sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30 giugno 2023, con interessi pari al 3 per cento annuo. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2023.

Infine il comma 3 della disposizione stabilisce l’importo della sostitutiva che è in tutti casi fissato al 14%. Vengono infatti richiamati i valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati in base all’articolo 2 comma 2 del Dl 282/02 (così come modificato dalla presente disposizione della legge di bilancio 2023). In relazione poi all’aliquota dell’imposta sostitutiva la norma richiama da un lato l’articolo 5 della legge 448/01 comma 1-bis (neo introdotto per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e Mtf) e comma 2 (previsto originariamente per stabilire la differente aliquota fra partecipazioni qualificate e non qualificate, oggi non più esistente ai fini dell’affrancamento) e dall’altro l’articolo 7, comma 2, per i terreni, fissando sempre la misura univoca del 14 per cento.

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