Imposte

Partecipazioni nelle quotate, c’è il codice tributo per la rivalutazione

Arriva il codice tributo per il versamento dell’imposta sostituiva sulla rideterminazione delle partecipazioni in società quotate

di Alessandro Germani e Marco Piazza

Finalmente varato il codice tributo per il versamento dell’imposta sostituiva sulla rideterminazione delle partecipazioni in società quotate (risoluzione 23/E del 2023). È il codice 8057 che si affianca ai codici 8055 e 8056 già in uso per la rideterminazione del costo della partecipazioni non quotate e dei terreni.

Si può ora esercitare concretamente anche la facoltà di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni detenute in società con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023 al di fuori dell’esercizio d’impresa, novità introdotta con i commi 108 e 109 della legge 197 del 2022.

L’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16% sul valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2023 che, per i titoli quotati, è dato dalla media dei prezzi rilevati nel mese di dicembre del 2022 senza che sia necessaria alcuna perizia.

Nel caso della rideterminazione del costo delle partecipazioni, a differenza di quello dell’affrancamento del valore dei fondi comuni d’investimento, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere fatto – entro il 15 novembre 2023 – dal contribuente e non dagli intermediari. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.

Il perfezionamento dell’opzione avviene con il versamento dell’imposta sostitutiva; nel caso di versamento rateale è sufficiente versare la prima rata. Se le partecipazioni sono detenute in regime “dichiarativo” (articolo 5 del Dlgs 461 del 1997), la rideterminazione del costo è efficace anche se il titolo è stato ceduto prima del versamento della imposta sostitutiva (lo si argomenta dalla circolare 47/E del 2002 e dall’interrogazione parlamentare n. 5-00248 del 18 gennaio 2023).

Se invece le partecipazioni sono detenute in regime amministrato o gestito, il contribuente deve fornire all’intermediario la prova di aver versato l’imposta sostitutiva (o almeno la prima rata) prima di effettuare la cessione al fine di consentire all’ intermediario di utilizzare il valore rideterminato ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza.

Per questo motivo si attendeva con urgenza che la Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di riscossione provvedesse a identificare l’apposito codice tributo (si veda “Il Sole 24 Ore” del 22 marzo 2023).

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