L'esperto rispondeAdempimenti

Durc di congruità necessario se il valore dell’appalto supera i 70mila euro

È quanto chiarisce una fac della Commissione nazionale paritetica per le casse edili; nel valore complessivo rientrano anche le attività non edili, persino se svolte solo da lavoratori autonomi

Alessandro Borgoglio

La domanda

Nell’ambito del superbonus 110 %, un privato affida ad un’impresa la fornitura e posa di fotovoltaico e caldaia, ad un’altra impresa la fornitura e posa di serramenti e ad una terza impresa la realizzazione del cappotto termico. L’importo dei tre interventi supera i 70mila euro. È necessario il documento unico di regolarità contributiva (Durc) di congruità? Anche se l’unico lavoro edile riguarda la realizzazione del cappotto termico il cui valore è inferiore a 70mila euro?
D. D. - Varese

In base all’articolo 2 del Dm 143/2021, si applica la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. Tale verifica si applica «esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore ad euro settantamila». La norma non definisce che cosa debba intendersi per «valore complessivo dell’opera», ma la Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce), con la faq 3 della comunicazione Cnce 837 del 8 febbraio 2023, ha chiarito che «nel caso di un lavoro privato di importo complessivo pari o superiore ai 70.000 euro, in cui vi siano più contratti autonomi affidati da un unico committente, l’opera sarà comunque soggetta a congruità, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti anche se di importo inferiore ai 70.000 euro. Ognuna delle imprese coinvolte nella realizzazione della medesima opera sarà considerata singolarmente come impresa affidataria per la parte di lavori di propria competenza e pertanto soggetta alla verifica di congruità». Inoltre, ai fini del raggiungimento della soglia di 70.000 euro concorrono anche le attività non edili, persino se svolte esclusivamente da lavoratori autonomi (in tal senso deporrebbero le faq 2, 12 e 13 della comunicazione Cnce 798 del 10 novembre 2021). Pertanto, nel caso del lettore, se la somma complessiva di tutti gli interventi/appalti è superiore a 70.000 euro, è necessario il Durc di congruità (ovviamente per le imprese edili che ne sono soggette: con la faq 9 della comunicazione Cnce 837 del 8 febbraio 2023 è stato precisato che «A sostituzione della faq 2 della Cnce 812/2022 l’attività di fornitura e posa in opera o la sola posa di serramenti effettuata da imprese che, in virtù dell'attività svolta in via principale e/o prevalente, applicano un contratto collettivo diverso da quello edile, non sarà soggetta all’applicazione dell’istituto della congruità»). In ogni caso, trattandosi di questione non ancora esaminata dalla prassi amministrativa delle autorità competenti, sarebbe opportuna una conferma in tal senso da fonti ministeriali.

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