Imposte

Potenziato lo scudo per chi compra dalle banche

Con gli emendamenti al Dl 11 viene anche integrato l’elenco dei documenti che esentano dalla responsabilità solidale

Più semplici le cessioni di crediti tra soggetti qualificati, come banche, assicurazioni e società quotate. Nel pacchetto di emendamenti riformulati, al voto dal pomeriggio di lunedì 27 marzo in commissione Finanze alla Camera e atteso in Aula partire da mercoledì, entra anche una correzione che allarga lo scudo anti responsabilità solidale, a favore di un numero più ampio di soggetti.

Attualmente, ci sono due strade per arrivare all’esclusione per legge dalla responsabilità solidale tra cedente e cessionario. La prima è che chi compra sia in possesso di una lunga lista di documenti, elencati dal decreto cessioni; la seconda, più rapida e valida finora solo per i correntisti professionali che possono comprare dalle banche, è che l’istituto gli rilasci un’attestazione di possesso dei documenti di verifica del credito.

L’emendamento riformulato prevede che questa seconda strada diventi applicabile non più solo ai correntisti ma a tutti i cessionari che acquistano i crediti d’imposta da una banca, da una società di un gruppo bancario o da una società quotata. In tutti questi casi diventa sufficiente il rilascio dell’attestazione di possesso dei documenti per proteggersi dalla responsabilità solidale. In sostanza, chi compra crediti da operatori qualificati non dovrà raccogliere da zero tutta la documentazione relativa all’origine della detrazione.

Proprio sulla documentazione necessaria per escludere la responsabilità solidale tra cedente e cessionario interviene un’altra correzione, che precisa i contenuti dell’elenco definito dal decreto cessioni, correggendolo e integrandolo con due nuove voci. Viene consentito il possesso della visura catastale storica dell’immobile oggetto di interventi. Viene escluso l’obbligo di produrre documenti legati all’efficienza energetica degli interventi, nel caso in cui non siano dovuti per legge. Vengono precisati gli obblighi antiriciclaggio: l’attestazione, in questo caso, dovrà essere rilasciata solo dalle controparti del cessionario (cioè i cedenti) e non da altri soggetti, come i professionisti, andando nella direzione indicata dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

Tra i documenti dell’elenco vengono anche aggiunte due voci, portando quindi il totale a quota undici: l’asseverazione per la messa in sicurezza antisismica e il contratto di appalto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Definita anche la salvaguardia per le opzioni di cessione e sconto comunicate da Iacp, Onlus e cooperative di abitazione: per questi soggetti resta la cessione, purché fossero già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto (il 17 febbraio).

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