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Odv e Aps, entro il 30 giugno l’aggiornamento di associati, lavoratori e volontari

Le informazioni informazioni dovranno essere modificate in via telematica sul portale del Runts da parte del legale rappresentante della Odv/Aps o da quello della rete associativa cui l’ente aderisce

Organizzazioni di volontariato (Odv) e associazioni di promozione sociale (Aps): scatta l’aggiornamento del numero degli associati, lavoratori e volontari entro il 30 giugno prossimo. Una nuova scadenza introdotta col decreto istitutivo del Registro unico del Terzo settore (Runts), che dovrà essere inserita nelle agende degli enti, in quanto prevista allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti minimi previsti da legge per queste specifiche tipologie di enti, sia sotto il profilo della base associativa, sia della forza-lavoro e volontariato (articolo 20, comma 5, del Dm 106/2020).

Il quadro di riferimento

Si tratta, in particolare, di quelle previsioni del Codice del terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) che richiedono obbligatoriamente agli enti dotati della qualifica di Odv e Aps:

• una componente associativa di numero non inferiore a 7 persone fisiche o, rispettivamente, a 3 Odv/Aps (articoli 32, comma 1 e 35, comma 1 Cts);

• l’ammissione come associati di altri enti del terzo settore (Ets) o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore, rispettivamente, al 50% del numero delle Odv/Aps associate (articoli 32, comma 2 e 35, comma 3 Cts);

• un numero di lavoratori che non può essere superiore al 50% dei volontari (nel caso delle Odv) o anche al 5% del numero degli associati (nel caso delle Aps, articoli 33, comma 1 e 36, comma 1 Cts).

In questo senso, i dati relativi al numero degli associati, lavoratori (dipendenti e/o parasubordinati) e volontari costituiscono quelle informazioni aggiuntive richieste alle sole Odv e Aps in sede di compilazione delle istanze d’iscrizione (articolo 8, comma 6, lettera r, del Dm 106/2020). Trattandosi ovviamente di dati mutevoli, scatta dunque un onere di aggiornamento – entro il 30 giugno di ogni anno – dei dati riportati nel Runts, al fine di integrare quelli già previsti con quelli che risultano alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

L’aggiornamento

Con riguardo agli associati, le Odv e Aps dovranno indicare il numero delle persone fisiche e quello degli enti associati specificando se quest’ultimi abbiano o meno la stessa qualifica dell’ente cui la pratica si riferisce (i.e. affine o non affine). Per quanto riguarda invece i lavoratori, nel computo dovranno intendersi i soli lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Nessun rilievo, dunque, ai fini dell’aggiornamento assume il numero di coloro che collaborano “una tantum” con l’ente. Si pensi, ad esempio, al caso di una Aps che svolge attività sportiva dilettantistica e che, per la realizzazione delle proprie iniziative istituzionali, si avvale di collaboratori sportivi, inquadrati in base all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir. È chiaro, in quest’ipotesi, che i dati relativi a tali posizioni non rientrano tra quelle oggetto di comunicazione al Runts, in assenza di una posizione previdenziale stabile con l’ente.

Variazione telematica

A livello operativo, tali informazioni dovranno essere variate direttamente in via telematica, sul portale del Runts, da parte del legale rappresentante della Odv/Aps o da quello della rete associativa cui l’ente aderisce. Ma non solo. Tra i titolati all’aggiornamento, la normativa ricomprende anche gli amministratori o, in mancanza, i membri dell’organo di controllo. Discorso diverso, invece, per i commercialisti iscritti nell’apposita Sezione A dell’albo, che figurano tra i soggetti abilitati solo al deposito degli atti e non anche all’aggiornamento delle informazioni.

La scadenza

La deadline prevista per le Odv e Aps si aggiunge agli ulteriori adempimenti in capo alla generalità degli Ets, da osservarsi sempre entro il 30 giugno prossimo. Quest’ultimo costituisce infatti il termine «ordinario» introdotto dall’articolo 48 del Codice, per il deposito dei bilanci d’esercizio e, per gli Ets con ricavi superiori a 1 milioni di euro, del bilancio sociale. Laddove gli enti abbiano poi realizzato nel 2022 raccolte pubbliche di fondi, gli stessi dovranno depositare entro lo stesso termine anche gli appositi rendiconti da cui risultano, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione svolta.