Imposte

Regime premiale Isa, esclusione dalle società di comodo solo con il 9

Le Entrate confermano i punteggi per i vantaggi ai contribuenti più virtuosi. Necessario lo stesso voto sul 2021 o come media, per evitare le non operative

Regime premiale 2022 per il periodo d’imposta 2021, invariato rispetto allo scorso anno. Con il provvedimento 143350/2022 delle Entrate, sono stati infatti individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali relativi al periodo d’imposta 2021.

Anche quest’anno verrà concessa la possibilità di raggiungere il voto che apre le porte al premiale pure per il tramite della media semplice dei punteggi delle annualità 2020-2021.

Si tratta dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva , imposte dirette e Irap (voto 8 sull’annualità, 8,5 in media), dell’ esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva (voto 8 sull’annualità, 8,5 in media).

L’esclusione dagli accertamenti analitico presuntivi richiede invece un voto pari a 8,5 sull’annualità e 9 in media, mentre l’esonero dall’applicazione della disciplina delle società non operative esige un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media.

L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato) impone un voto pari 9 sull’annualità e 9 in media.

L’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento invece prevede il voto pari a 8 guadagnabile solo sulla singola annualità (2021). Infine si ricorda che per accedere al premiale viene ribadito anche quest’anno che nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, è necessario che egli applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali.

Nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, deve essere comunque per entrambi pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

Visto il contenuto del provvedimento rimane così in ogni caso debole la spinta all’adeguamento in dichiarazione (aumento dei ricavi ai fini Isa) per i soggetti che non si allineano fisiologicamente ai risultati attesi dal software.

Del resto, però, il contesto premiale non può prescindere dal contenuto dell’articolo 9 bis comma 1 del Dl 50/2017 che ha tipizzato numero e categoria dei benefici accordabili ai contribuenti e che è rimasto, nonostante tutto, invariato nelle sue disposizioni.

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