Adempimenti

Fondo perequativo, l’incertezza sui termini frena le correzioni

Rettifica dichiarazioni rischiosa se non è definitala scadenza ordinaria

di Andrea Cioccarelli e Giorgio Gavelli

La mancata proroga del termine del 30 settembre per l’invio delle dichiarazioni, finalizzato a non perdere la possibilità di presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto «perequativo» (articolo 1, comma 24, del Dl 73/2021 e Dpcm 7 settembre 2021), pone più di un problema applicativo, sia in caso di errori che di periodi d’imposta non coincidenti con l’anno solare.

Circa il primo punto, è evidente che il contrarsi del termine di invio ha costretto gli studi professionali a dover operare in condizioni molto particolari, e non è difficile immaginare che in alcuni casi ci si renda conto di dover intervenire per correggere quanto troppo frettolosamente trasmesso. Non è nemmeno da scartare l’ipotesi che si siano deliberatamente lasciati in bianco o in bozza alcuni quadri o righi contenenti dati meramente informativi, tali da non influenzare la determinazione del reddito imponibile e dell’imposta, ripromettendosi di intervenire ex post.

Tutto questo, però, determina interrogativi inediti, a cui solo l’Agenzia potrà dare una risposta ufficiale. Si ipotizzi, ad esempio, che il 20 ottobre venga inviata una dichiarazione contenente correzioni a quella originariamente presentata entro il 30 settembre. Prima perplessità: si tratta di una dichiarazione «correttiva nei termini» o di un’«integrativa»? Per rispondere a questa domanda dovremmo sapere se il termine “ordinario” per queste dichiarazioni “pro perequativo” è ancora il 30 novembre oppure è anticipato al 30 settembre. L’informazione è fondamentale per affrontare correttamente una serie di situazioni, ad esempio i calcoli per le sanzioni in caso di ravvedimento operoso (compreso quello operato sulle dichiarazioni dei periodi d’imposta precedenti). Vediamo le possibili ipotesi:

1) Il termine “ordinario” è ancora fermo al 30 novembre: se così è, le correzioni operate entro tale data vengono effettuate con dichiarazioni qualificate «correttive nei termini». Le quali, tuttavia, sostituiscono (“sovrascrivono”) le dichiarazioni precedentemente presentate, ponendo il dubbio (a nostro avviso da risolvere negativamente) che, nonostante la ricevuta di primo invio datata entro il 30 settembre, il contribuente venga considerato fuori termine per partecipare al contributo perequativo

2) Il termine “ordinario”, per questi modelli, è spirato lo scorso 30 settembre, per cui le dichiarazioni successive sono da considerarsi «integrative». Non c’è l’effetto sostitutivo automatico delle «correttive nei termini», né (crediamo) un possibile rischio sul rispetto del termine al fine del perequativo, ma si verifica un peggioramento della posizione a livello sanzionatorio e una contrazione di tutti i termini a favore del contribuente che fanno riferimento a quello di presentazione della dichiarazione

3) In base ad una sorta di soluzione “mista” tra le due sopra viste, per i dati necessari alla determinazione del reddito imponibile al lordo delle perdite (elemento di riferimento per il perequativo ai sensi del provvedimento del 4 settembre scorso), occorrerebbe considerare il termine scaduto lo scorso 30 settembre, mentre per tutti gli altri dati si sarebbe ancora “nei termini” per intervenire entro il 30 novembre. Sembrerebbe la soluzione più rispettosa delle varie esigenze in campo, se non fosse che si crea una complessità non da poco (quali sono, esattamente, i dati del primo tipo e quali quelli del secondo?), non priva comunque di dubbi (che succede se si presenta una integrativa che modifica il reddito imponibile?).

Comunque la si guardi, si tratta di una situazione pasticciata, foriera di problemi a non finire ma che, in un modo o nell’altro, andrà presto affrontata e risolta. Nell’attesa forse è meglio soprassedere alle correzioni.

In tutto questo, non può passare inosservata la situazione di chi ha il periodo d’imposta comprendente il 31 dicembre 2020 (il primo dei termini di riferimento individuati dal comma 19 per quantificare la spettanza del contributo perequativo) ancora in corso (ad esempio, chiusura al 31 ottobre) oppure appena terminato (chiusura al 30 settembre). Come facevano questi soggetti a rispettare la scadenza “anticipata” di presentazione della dichiarazione non è dato sapere, così come non si conosce la possibile alternativa alla “tranciante” conclusione (ingiusta e discriminatoria) che li vede per legge esclusi dal contributo a prescindere dal peggioramento di risultato economico (alias reddito imponibile). Si preannuncia un autunno caldo anche in campo fiscale.

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