Adempimenti

La fattura elettronica alla prova delle date

di Andrea Barison e Andrea Paccagnella


Dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti o stabiliti in Italia, sia nei confronti di titolari di partita Iva che di consumatori finali, devono essere necessariamente, fatta eccezione per alcune categorie di contribuenti quali quelli in regime di vantaggio o forfettario, piccoli produttori agricoli, coloro che già inviano i dati al Sistema tessera sanitaria ed enti associativi che hanno optato per l’applicazione della legge 398/1991, emesse utilizzando pc, tablet o smartphone e trasmesse elettronicamente al proprio cliente attraverso esclusivamente il Sistema di interscambio (Sdi). Ciò comporta la naturale esigenza di adattare alla fattura elettronica un impianto normativo nato per regolamentare i documenti predisposti in formato analogico o cartaceo.

Per esigibilità dell’Iva e diritto alla detrazione della stessa diventa, quindi, di prioritaria importanza, sia per il cedente/prestatore che per il cessionario/committente, individuare con chiarezza:
•la data di effettuazione della operazione;
•la data della fattura;
•la data di emissione della fattura;
•la data di trasmissione della fattura;
•la data di materiale predisposizione del file;
•la data di ricezione della fattura

Si ipotizzi il seguente esempio che tiene conto delle modifiche apportate a decorrere dal 1° luglio 2019 dal Dl 119/2018 all’articolo 21 del Dpr 633/1972, in base al quale la fattura, proprio per conciliarla con l’obbligo di emetterla e inviarla in formato elettronico, deve essere emessa entro dieci giorni dall’effettuazione della operazione:
•data di effettuazione della operazione 29 luglio 2019, data del pagamento di una prestazione di servizi;
•data della materiale predisposizione della fattura (creazione del file telematico senza, però, invio dello stesso) 31 luglio 2019;
•data di trasmissione della fattura allo Sdi 7 agosto 2019;
•data di recapito della fattura al cliente o di impossibilità di consegna della stessa 10 agosto 2019.

Vediamo i diversi momenti sia per l’emittente che per il destinatario della fattura.

Cedente/prestatore: data di effettuazione dell’operazione
L’emissione elettronica della fattura non impatta su tale data. Valgono, quindi, al fine dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione le consuete regole dell’articolo 6 del Dpr 633/1972. Nel nostro esempio 29 luglio 2019.

Data della fattura
È la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica e coincide con la data di emissione della fattura elettronica (provvedimento agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018, circolare 13/E/2018). Nel nostro esempio 7 agosto 2019.

Data di emissione della fattura
In base all’articolo 21 del Dpr 633/1972 la fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Con il provvedimento 89757 l’agenzia delle Entrate ha precisato che la data di emissione coincide con la data riportata nel campo «Data» della fattura elettronica. Nel nostro esempio 7 agosto 2019.

Data di trasmissione della fattura
È la data in cui materialmente la fattura elettronica è inviata allo Sdi e corrisponde con la data della fattura e con la data di emissione, ovvero, nel nostro esempio: 7 agosto 2019.
In sintesi: «data fattura», «data emissione» e «data trasmissione», dovrebbero, necessariamente, coincidere. Nel nostro esempio sempre 7 agosto 2019.

Data creazione del file
È la data in cui il file della fattura elettronica è stato predisposto dal soggetto addetto alla fatturazione. Nel nostro esempio il file è stato creato il 31 luglio 2019 ma la sua effettiva trasmissione allo Sdi è avvenuta il 7 agosto 2019. È normale, soprattutto nei primi mesi del 2019, che il file e, quindi, la fattura sia materialmente creato e momentaneamente parcheggiato nel proprio gestionale per tutti i controlli del caso prima della sua effettiva trasmissione. Ciò comporta che il file prima di essere inviato dovrà essere riaperto per allineare la «data della fattura» con la «data di emissione».

Va anche ricordato che sempre dal 1° luglio 2019, la lettera g-bis) dell’articolo 21 del Dpr 633/1972 (come modificato dal Dl 119/2018), prevede che se la data di effettuazione della operazione è diversa da quella di emissione della relativa fattura occorre indicare nella fattura stessa anche la data in cui l’operazione è stata effettuata (nel nostro esempio andrebbe, quindi, indicata anche la data di effettuazione dell’ operazione, ovvero 29 luglio 2019 oltre che la «data fattura» 7 agosto 2019).

Cessionario/committente
Il diritto alla detrazione dell’Iva sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile. Per l’esercizio dello stesso è necessario che i documenti siano stati ricevuti e anche annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione si ha per effettuata (articolo 6 del Dpr 633/1972 e articolo 1 del Dpr 100/1998) ad eccezione delle fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Data di ricezione della fattura
Nel caso in cui la consegna della fattura elettronica da parte del Sdi avvenga senza intoppi, la data di ricezione corrisponde a quella riportata nella «Ricevuta di recapito o consegna» emessa dallo Sdi. Nel nostro esempio 10 agosto 2019.

Nel caso, invece, in cui lo Sdi dovesse rilasciare una «Ricevuta di impossibilità di consegna» per il cedente la fattura si ha per emessa sempre il 7 agosto 2019, mentre la data di ricezione per il cliente corrisponderà:
•alla data di visualizzazione/scarico della fattura, per i soggetti obbligati alla fattura elettronica;
•a quella di messa a disposizione della stessa nella propria area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, nel caso di consumatori finali o soggetti esclusi dall’obbligo della fattura elettronica (provvedimento 89757/2018).

Tornando al nostro esempio, considerato che:
•l’operazione è stata effettuata nel mese di luglio (29 luglio 2019), e quindi l’Iva è divenuta esigibile in tale periodo;
• la fattura è stata ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (10 agosto 2019);
•ne consegue che per il cliente il diritto alla detrazione dell’Iva, pur riportando la fattura la data del mese di agosto, spetterà nel mese di luglio.

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