Imposte

Dal bonus Sud agli incentivi 4.0 il tax planning punta al cumulo

Il Mef conferma che anche le agevolazioni del Pnrr possono sommarsi ad altre. Ma i crediti non devono superare l’investimento

di Giuseppe Carucci e Barbara Zanardi

Tra le varie agevolazioni fruibili dalle imprese nel 2022 ve ne sono alcune – come il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0 – che possono essere cumulate con altri incentivi quali, ad esempio, quello per gli investimenti nel Mezzogiorno. Diventa fondamentale, allora, valutare l’esatto “peso” degli investimenti tenendo conto del beneficio delle agevolazioni.

Il credito d’imposta 4.0 è riconosciuto dalla legge 178/2020 in misura differenziata in relazione alla tipologia e al momento di effettuazione degli investimenti. Ci si riferisce, in particolare, agli investimenti in beni materiali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, e agli investimenti in beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni), connessi a beni materiali Industria 4.0.

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno previsto dalla legge 208/2015, invece, incentiva l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

La conferma del Mef

La possibilità di cumulare con altri incentivi le agevolazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – tra cui rientra il credito d’imposta “transizione 4.0” – è stata confermata anche dal ministero dell’Economia con la circolare 33/Rgs del 31 dicembre 2021.

La questione – sorta a seguito del divieto di “doppio finanziamento” previsto dall’allegato alla circolare del Mef n. 21/Rgs del 14 ottobre 2021 – è stata risolta dal ministero chiarendo che, fatto salvo il divieto a rimborsare due volte il costo di un intervento con fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura, le misure finanziate all’interno del Pnrr possono essere cumulate con altre agevolazioni, seppur nei limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente.

Il Mef ha così sciolto definitivamente i dubbi interpretativi sulla cumulabilità delle misure finanziate con risorse a valere sul Pnrr, ammettendone la possibilità purché la sommatoria degli aiuti non superi il 100% del costo dell’investimento.

Le risposte dell’Agenzia

Nel merito, l’agenzia delle Entrate, con la circolare 9/E/2021, ha ribadito che il contribuente può fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 cumulandolo con altre agevolazioni, che abbiano ad oggetto i medesimi costi.

La cumulabilità tra il credito d’imposta per investimenti in beni da destinare a strutture produttive nel Mezzogiorno e quello per investimenti in beni strumentali 4.0 è stata confermata da ultimo dalle Entrate nella risposta a interpello 600/2021 (si vedano anche le risposte 360/2020 e 157/2021).

Il cumulo può avvenire fino a concorrenza del costo sostenuto, tenuto conto anche del risparmio d’imposta derivante dalla non concorrenza del credito stesso alla formazione della base imponibile, sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Il sistema di calcolo

Il contribuente dovrà, pertanto, calcolare il credito teoricamente spettante e sommarlo agli importi degli altri incentivi ottenuti, in riferimento agli stessi investimenti, verificando che il risultato così ottenuto non ecceda il costo sostenuto, rappresentato dal totale dei costi ammissibili di competenza del periodo d’imposta. Considerato che il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini Ires, né della base imponibile Irap, nella sommatoria si dovrà tenere conto anche del beneficio correlato alle imposte non dovute.

Qualora il risultato sia superiore, il contribuente deve ridurre il credito spettante in modo che, sommato agli altri incentivi concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite del 100% dei costi sostenuti.

Per comprendere il principio, si ipotizzi che, per un determinato impianto del costo di 10.000 sostenuto nel 2022 si sia ottenuto un incentivo pari al 50% (5.000), potenzialmente cumulabile con il credito di imposta 4.0 del 40% (4.000) relativo allo stesso investimento.

Poiché la somma di incentivo (5.000) e credito di imposta 4.0 (4.000), maggiorato del risparmio d’imposta (1.116 pari al 27,9% di 4.000), risulta (10.116) superiore al costo agevolabile (10.000), l’impresa potrà beneficiare del credito d’imposta 4.0 solo per 3.884 euro (cioè 4.000 - 116 euro).

I provvedimenti

1 Circolare del Mef
33/RGS del 31 dicembre 2021

Per la misura “Pnrr - Transizione 4.0”, che prevede la concessione di un credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie “4.0” e in Ricerca e sviluppo, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

2 - Circolare dell’Agenzia
9/E del 23 luglio 2021

Il credito 4.0 è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto, tenuto anche conto della non concorrenza del credito stesso alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

3 - Risposta dell’Agenzia
n. 600 del 16 settembre 2021

L’amministrazione finanziaria ha ribadito la possibilità di cumulare il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (di cui alla legge 178/2020) e quello per investimenti nel Mezzogiorno (di cui alla legge 208/2015), a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per l’investimento.

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