Imposte

Liquidazioni Iva, i rimedi agli errori

di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Ultima chiamata per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Scade oggi il termine per eseguire il nuovo adempimento previsto dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010, originariamente fissato per il 31 maggio e poi spostato al 12 giugno, ma solo per il primo trimestre. Dalla comunicazione del secondo trimestre, infatti, le scadenze tornano “a regime”. I prossimi appuntamenti sono:

• 18 settembre (il 16 è sabato) per il secondo trimestre;

• 30 novembre per il terzo trimestre;

• 28 febbraio 2018 per il quarto trimestre.

Invio sostitutivo entro oggi

Il differimento della prima scadenza, disposto dal Dpcm del 22 maggio scorso, è una proroga in senso tecnico.

IL GRAFICO: le contromisure

Dovrebbe pertanto essere scongiurato il pasticcio verificatosi con la riapertura del termine per la dichiarazione annuale Iva, la cui presentazione è stata considerata tempestiva anche se avvenuta entro il 3 marzo (comunicato stampa del 1° marzo 2017), ma senza effetti sugli adempimenti collegati alla scadenza naturale del 28 febbraio (risoluzione 26/E del 6 marzo). Ciò dovrebbe significare, per esempio, che l’invio entro oggi di una nuova comunicazione in sostituzione di una già presentata, non sarà sanzionato, poiché la trasmissione è avvenuta nei (nuovi) termini.

I soggetti obbligati

L’obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei contribuenti. Sono esonerati:

• i soggetti passivi che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva

• chi non deve effettuare le liquidazioni periodiche dell’imposta.

Fra questi ultimi, vi sono coloro che effettuano solo operazioni esenti Iva, compreso chi ha optato per la dispensa dagli adempimenti (articolo 36-bis, Dpr 633/72).

Se, però, in corso d’anno, vengono meno le condizioni di esonero, risorge l’obbligo comunicativo. Potrebbe essere il caso del soggetto (un medico, per esempio) che, a febbraio 2017, ha ricevuto una prestazione di servizi (di pulizia) con applicazione del reverse charge e conseguente liquidazione dell’imposta. In tal caso, la comunicazione va senz’altro presentata per il trimestre in cui è eseguita l’operazione.

Stando al dato normativo, tuttavia, l’obbligo sembrerebbe riguardare anche i trimestri successivi, ancorché non siano più eseguite operazioni della specie.

Per evitare l’adempimento in queste circostanze (adempimento che, sempre letteralmente, potrebbe trascinarsi anche all’anno successivo), occorrerebbe “forzare” la risposta fornita dalle Entrate (Faq) in relazione all’esonero dall’invio della comunicazione qualora, in un trimestre, non vi siano dati da indicare nel quadro VP del modello. In mancanza di indicazioni ufficiali, tuttavia, è consigliabile procedere all’invio.

Le sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo, perché l’adempimento è stato omesso oppure la comunicazione è incompleta o infedele, scattano le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2-ter del Dlgs 471/1997, da 500 euro a 2 mila, ridotte alla metà (da 250 a mille euro) se la comunicazione, omessa alla scadenza, è inviata entro i 15 giorni successivi al termine (27 giugno, per il primo trimestre), oppure se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati già indicati in una precedente comunicazione tempestiva.

In caso di comunicazione incompleta/infedele, la sanzione è comunque unica, a prescindere dal numero delle irregolarità commesse, a differenza di quanto avviene per la comunicazione dei dati delle fatture, in cui la sanzione si applica per singola fattura.

Il ravvedimento

Essendo un istituto di valenza generale, si ritiene che le violazioni siano sanabili ricorrendo al ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1 del Dlgs 472/97) operando le riduzioni sull’importo della sanzione, piena o dimezzata, a seconda che ci si ravveda oltre i 15 giorni successivi alla scadenza o entro tale termine.

Nello specifico, dovrebbe essere possibile sanare l’errore entro 90 giorni dalla violazione (lettera a-bis), con la sanzione ridotta a 1/9, oppure entro un anno dalla stessa (lettera b), con riduzione a 1/8 (trattandosi di violazioni relative a una comunicazione e non a tributi, potrebbero non applicarsi le altre riduzioni previste dalla norma). Per ravvedersi occorre anche regolarizzare l’adempimento omesso o malamente eseguito.

L’invio della comunicazione non presentata alla scadenza o la trasmissione della comunicazione corretta dovrebbero essere possibili senza limiti di tempo, come lascia intuire un’altra risposta delle Entrate pubblicata il 26 maggio 2017, secondo cui il sistema telematico accoglie le comunicazioni inviate dopo la prima per correggere errori od omissioni.

Pare corretto ritenere che analoga possibilità sia ammissibile anche per la comunicazione originariamente omessa.

IL GRAFICO: le contromisure

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