Imposte

Attività dei volontari valorizzabile nel computo delle attività diverse

Rientrano tra i costi complessivi Ets anche quelli figurativi o quelli relativi all'impiego di volontari non occasionali

Come valorizzare l’apporto dei volontari ai fini della contabilità e del bilancio. Un tema che, con l’avvento della Riforma, rileva non solo ai fini del bilancio, ma anche del mantenimento dello status di ente del Terzo settore (Ets).

Proprio in questa prospettiva, quindi, una prima valutazione che operatori e professionisti saranno chiamati a svolgere riguarda la corretta individuazione dei criteri utili a quantificare l’apporto dei volontari.

Nonostante per tali figure non sia possibile prevedere un corrispettivo per lo svolgimento della propria attività, gli enti che si avvalgono di volontari potranno, comunque, valorizzarne il ruolo alla luce dei parametri contenuti nel Codice del Terzo settore (Cts) e dei recenti provvedimenti emanati.

Basti pensare, ad esempio, al decreto sulle attività “diverse” (Decreto ministeriale 107/2021) che fissa i paletti entro cui è possibile svolgere attività di natura commerciale, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Si tratta di criteri basati sulla comparazione dei ricavi relativi alle attività diverse con le entrate o i costi complessivi dell’ente. In particolare, l’articolo 3 del Dm stabilisce due criteri di tipo quantitativo ai fini del concetto di “secondarietà”: ovvero i ricavi da attività diverse non dovranno essere superiori alternativamente o al 30 % delle entrate complessive o al 66% dei costi complessivi.

Un criterio quest’ultimo che potrebbe essere più favorevole per tutti gli Ets che svolgono parzialmente o integralmente attività istituzionali in forma gratuita, avvalendosi soprattutto dell’apporto dei volontari.

Infatti, rientrano nel computo dei costi complessivi, come previsto dallo stesso decreto, anche quelli figurativi sostenuti per l’impiego dei volontari, calcolati applicando alle ore di volontariato prestato la retribuzione prevista dai contratti collettivi nazionali per la corrispondente qualifica (articolo 3, comma 3 Dm 107/21).

Una previsione, questa, pensata dal legislatore per tutte le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che tramite l’ampliamento del denominatore del calcolo del secondo parametro (ovvero ricavi attività diverse ≤ 66% costi complessivi), potranno svolgere alcune attività di autofinanziamento in più.

Spetterà all’Ets, nella relazione di missione, specificare quale dei due criteri è stato utilizzato dando evidenza del rispetto del limite quantitativo previsto.

L’apporto dei volontari potrà avere, inoltre, una propria evidenza nella rendicontazione di fine periodo, non solo tra i costi ma anche tra i proventi figurativi.

Si deve, infatti, ricordare che il Dm del 5 marzo 2020 prevede la facoltà per gli Ets con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220 mila euro di riportare i costi e i proventi figurativi in calce al rendiconto gestionale.

Nella relazione di missione (punto 22) il valore generato dall’apporto dei volontari dovrà essere rendicontato unitamente al valore normale dei beni e servizi acquistati o ceduti gratuitamente.

Occorre tuttavia considerare che tali componenti figurativi non rilevano ai fini della produzione dei prospetti quantitativi di sintesi (stato patrimoniale e rendiconto gestionale) in quanto trattasi di dati extracontabili che non generano manifestazioni finanziarie.

Criteri diversi di evidenza potranno essere adottati invece per gli Ets di piccole dimensioni (ovvero quelli con proventi o entrate inferiori a 220 mila euro).

Questi ultimi, infatti, potranno, indicare i valori figurativi in calce al rendiconto per cassa giustificando (sempre in calce al rendiconto) la secondarietà dell’attività svolta.

Le previsioni del Dm 107/2021

Il costo del volontario potrà essere valorizzato ai fini del computo delle attività diverse (articolo 6 Codice del Terzo settore) adottando il criterio che limita le entrate da tali attività al 66% dei costi complessivi dell'ente. Tra questi ultimi potranno essere considerati anche quelli figurativi sostenuti per l'impiego dei volontari.

Nel dettaglio

Tali costi dovranno essere calcolati applicando alle

ore di volontariato prestato la retribuzione prevista

dai contratti collettivi nazionali per la corrispondente qualifica (articolo 3, comma 3, Dm attività diverse numero 107/21).

Sotto il profilo meramente contabile dovranno essere riportati in bilancio.

In questo caso la valutazione avverrà secondo fair value, come previsto dall'Oic.

Diversamente, nel caso in cui il fair value non sia attendibilmente stimabile, se ne dovrà dare informazione nella relazione di missione.

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