Imposte

Sì della Commissione Ue al credito di imposta per distribuire i giornali

Il tax credit è concesso entro il limite di 60 milioni di euro

di Paolo Stella Monfredini

La Commissione Ue ha autorizzato la concessione del credito di imposta per la distribuzione dei giornali quotidiani e periodici.

La notifica della misura agevolativa era stata trasmessa alla Commissione in data 27 dicembre 2021.

Il credito di imposta (previsto dall’articolo 67 del Dl 73/2021, convertito dalla legge 106/2021), è concesso alle imprese editrici di quotidiani e periodici nella misura del 30% della spesa effettiva sostenuta, nell’anno 2020, per la distribuzione e trasporto (compresa la spedizione dai poli di stampa ai punti vendita), dei giornali editi dalle imprese, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina. Le spese si assumono secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e il loro sostenimento deve risultare da attestazione redatta dai soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del Dlgs 241/1997 ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ex articolo 2409-bis del Codice civile.

Il tax credit è concesso entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, previa istanza al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione proporzionale del credito spettante.

Il dipartimento, nei prossimi giorni, comunicherà l’intervallo temporale, probabilmente di 30 giorni, per la presentazione delle domande di accesso al credito.

Le disposizioni applicative per la concessione del credito di imposta sono contenute nel Dpcm del 26 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19/2022. Sono requisiti per l’ammissione al tax credit:

1. la sede legale nello spazio economico europeo;

2. la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale cui siano correlati i benefici;

3. l’attribuzione del codice di classificazione Ateco 58.13 (edizione di quotidiani) o 58.14 (edizione di riviste e periodici);

4. l’aver stipulato accordi di filiera, anche attraverso le associazioni rappresentative, per garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, con particolare riguardo ai piccoli comuni (intendendo per tali quelli con popolazione inferiore a 5mila abitanti) e ai comuni con un solo punto vendita di giornali.

Il credito d’imposta, utilizzabile solo in compensazione, è alternativo e non cumulabile, in relazione alle stesse spese, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale o nazionale o europea, nonché con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al Dlgs 70/2017.

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