Controlli e liti

Niente cartella e aggio per le imprese ammesse al concordato preventivo

La Cassazione (sentenza 13831/2022) dichiara illegittima la notifica dell’atto perché inutile

di Giulio Andreani

È preclusa all’amministrazione finanziaria la notifica della cartella di pagamento nei confronti di un’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, non potendo assolvere essa alcuna funzione a causa dell’apertura della procedura concorsuale. A stabilirlo è la sentenza 13831/2022 della Cassazione.

La funzione della cartella è, infatti, in base all’articolo 25 del Dpr 602/1973, quella di intimare l’adempimento dell’obbligo risultante dal ruolo, ma l’articolo 168 della legge fallimentare dispone che, dall’apertura del concordato preventivo, i creditori per causa o titolo a essa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. La cartella costituisce dunque un atto preordinato all’esecuzione, la cui notifica, in presenza di un concordato preventivo, non ha alcun senso (Cassazione 24427/2008), essendo essa volta a imporre un pagamento di cui la legge impedisce l’esecuzione, allo scopo di conservare l’integrità del patrimonio del debitore e di rispettare la par condicio creditorum.

Del resto, a norma dell’articolo 90 del Dpr 602, per ottenere l’inserimento di un credito fiscale nell’elenco dei crediti della procedura è sufficiente il ruolo e non occorre l’emissione della cartella di pagamento, la quale si rivela quindi inutile anche sotto questo profilo (Cassazione Sezioni Unite 4126/2012).

Né la notifica della cartella è necessaria per evitare che, a causa del passar del tempo, l’Amministrazione finanziaria decada dal potere di emetterla. Infatti, mentre l’articolo 25, comma 1, del Dpr 602/1973 stabilisce che la cartella deve essere notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ovvero del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, se le somme sono dovute sulla base di tale titolo), il successivo comma 1-bis prevede, in deroga a tale regola, che la notifica della cartella deve avvenire, con riguardo ai crediti concordatari, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione del concordato. La notifica della cartella si rivela pertanto inutile anche a questo fine.

Dal divieto di notifica della cartella di pagamento discende la non debenza dei compensi di riscossione di cui con essa il Fisco richiede il pagamento e ciò costituisce l’aspetto pratico più rilevante della pronuncia della Suprema Corte.

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