Controlli e liti

Nel registro dei titolari effettivi spazio al diritto di opposizione

Ok del Consiglio di Stato allo schema di decreto ma servono integrazioni

di Valerio Vallefuoco

Pubblicato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministro dell’Economia di concerto con lo Sviluppo economico sul Registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio dell’Unione europea ed internazionale derivante dalle Raccomandazioni Gafi-Fatf (Financial action task force on money laundering). Il parere dà atto del recepimento delle diverse osservazioni già fornite dal Consiglio di Stato nel suo precedente parere interlocutorio del marzo 2021 e nell’ottica di velocizzare l’iter di realizzazione Registro ormai tanto atteso dagli operatori finanziari e da tutti i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio fornisce al Mef una vera e propria bozza di articolato con suggerimenti ed integrazioni che potranno essere apportate direttamente al testo proposto. La tecnica utilizzata dal CdS appare quindi un parere favorevole condizionato al recepimento integrale delle proposte di modifica richieste.

L’istituzione del Registro dei titolari effettivi è in applicazione di un intervento normativo che si inserisce nella materia di derivazione eurounitaria della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario. L’obiettivo di tale prevenzione - già perseguito con la direttiva 2005/60/Ce - a partire dalla direttiva 2015/849 , è stato rafforzato mediante la previsione del «disvelamento» della titolarità effettiva della clientela quando, ad entrare in contatto con gli operatori finanziari, che sono i soggetti obbligati destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, non sono persone fisiche, ma società ed altre entità giuridiche, oltre a trust e istituti affini. Lo strumento è costituito da un registro centrale nazionale dove confluiscono tali dati – interconnesso con quelli degli altri Paesi membri – che è il registro dei titolari effettivi dei soggetti clienti da «disvelare», costituiti dalle «società ed altre entità giuridiche» , nonché dai trust e istituti giuridici affini.

Per il Consiglio di Stato risulta finalmente chiarita la distinzione tra identificazione dei richiedenti l’accesso e diritto all’accesso per la consultazione delle diverse sezioni costituite all’interno del registro delle imprese. L’amministrazione si è completamente adeguata, anche ai dubbi sollevati dal Consiglio in ordine alla tutela degli interessati dei dati contenuto nel Registro disciplinando in alcuni casi la comunicazione al controinteressato della richiesta di accesso e la possibilità di motivata opposizione. Inoltre è stata disciplinata l’eventuale opposizione all’accesso per rischi eccezionali che può essere fatta valere da tutti i soggetti obbligati al disvelamento dei dati solo nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi. Tuttavia tale opposizione non potrà essere espletata nei confronti delle Autorità e dei soggetti obbligati.

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