Finanza

Fonti rinnovabili, i fondi del Pnrr fanno rotta sul fotovoltaico

Dotazione di un miliardo e sub investimenti anche su eolico e batterie. Escluso il cumulo con gli incentivi previsti da altri programmi Ue

di Roberto Lenzi

I fondi del Pnrr per le fonti energetiche rinnovabili passano anche dai contratti di sviluppo, ma se non arriveranno abbastanza domande saranno utilizzati altri canali. Sulla Gazzetta del 16 marzo scorso è stato pubblicato il decreto Mise del 27 gennaio 2022 che dà attuazione all’intervento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Pnrr.

Grazie a una dotazione di un miliardo di euro, la misura mira a sostenere lo sviluppo di una catena del valore delle rinnovabili e delle batterie mediante la realizzazione di tre diversi sub-investimenti. Uno è relativo alla tecnologia PV, per il quale il Mise prevede, entro il 31 dicembre 2025, l’incremento della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza.

Gli altri interventi riguardano l’industria eolica e il settore delle batterie per il quale il Mise prevede, entro il 31 dicembre 2024, una produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh. Il decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie a consentire l’attuazione dell’investimento 5.1 «Rinnovabili e batterie» del Pnrr.

Gli interventi devono essere finalizzati a promuovere lo sviluppo dei settori produttivi connessi alle tecnologie per la generazione di energia da fonti rinnovabili. Le imprese possono farlo con interventi che prevedono l’investimento in moduli fotovoltaici (PV – PhotoVoltaics) innovativi, aerogeneratori di nuova generazione e taglia medio-grande, e per l’accumulo elettrochimico.

Sub-investimenti

L’intervento prevede stanziamenti già codificati per sub-investimenti. Il sub-investimento 5.1.1 «Tecnologia PV» ha a disposizione 400 milioni di euro, il sub-investimento 5.1.2 «Industria eolica» prevede 100 milioni di euro, mentre il sub-investimento 5.1.3 «Settore batterie» dispone di 500 milioni di euro.

I contributi sono concessi con il ricorso allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo. Il decreto, considerando le caratteristiche dei contratti di sviluppo con soglie minime elevate, prevede già la possibilità, qualora le aperture degli sportelli non consentano l’integrale assorbimento delle risorse, di fare ricorso a ulteriori misure agevolative. Saranno uno o più decreti del direttore generale per gli incentivi alle imprese a fissare le date di apertura e chiusura degli sportelli.

Le imprese interessate, da sole o in collaborazione con altri soggetti, dovranno presentare progetti di importo minimo di 20 milioni di euro. I progetti devono riguardare la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, eventualmente collegabili a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro.

Pesa l’ordine cronologico

A seguito della chiusura degli sportelli agevolativi, le domande saranno esaminate nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione. Sarà riconosciuta priorità ai programmi industriali idonei a sviluppare, consolidare e rafforzare le catene del valore nazionali nel settore delle rinnovabili e delle batterie, anche al fine di preservare la sicurezza e la continuità delle forniture e degli approvvigionamenti.

La modulistica utile alla presentazione delle domande di contratto di sviluppo o delle istanze sarà resa disponibile dal soggetto gestore Invitalia. Possono trovare copertura finanziaria nelle risorse stanziate anche le domande di contratto di sviluppo già oggetto di accordi sottoscritti con il ministero dello Sviluppo economico e Invitalia, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dai regimi di volta in volta applicabili a seconda della localizzazione delle imprese e della loro dimensione. Sul cumulo delle agevolazioni, il Mise specifica che i programmi di sviluppo seguono quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, pertanto gli stessi costi non possono essere sostenuti da incentivi provenienti da altri programmi e strumenti dell’Unione europea.

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