Imposte

Illegittima l’istanza di rimborso Iva se il credito è stato compensato

La Ctr Lazio boccia il ricorso per recupero di una somma fruita come eccedenza: il credito era già stato compensato verticalmente in sede di liquidazione

di Marco Nessi e Roberto Torelli

È illegittima la richiesta di rimborso Iva nel caso in cui, successivamente a questa richiesta, lo stesso sia stato riportato a nuovo come eccedenza e già compensato verticalmente in sede di liquidazione.

È questo il principio espresso dalla Ctr del Lazio nella sentenza 3469/7/2021 (presidente Pannullo, relatore Scalisi). Nel caso esaminato, una società di capitali riceveva un avviso bonario per una anomalia rilevata nel Modello unico 2007 (per il 2006) con recupero di Iva. L’ufficio notificava alla società una cartella di pagamento contenente la maggiore imposta accertata ai fini Iva. A fronte di ciò la società presentava istanza per chiedere il rimborso dell’Iva. A seguito del silenzio dell’ufficio, la società presentava ricorso dinnanzi alla Ctp. In particolare veniva evidenziato che il credito Iva chiesto a rimborso era stato generato da una fattura d’acquisto relativa ad una compravendita immobiliare che era stata inserita nei registri obbligatori Iva. Soltanto per l’anno 2005 il relativo Modello era stato presentato in ritardo, indicando un credito d’imposta Iva da riportare nell’anno successivo, di cui veniva chiesto il rimborso. Viceversa, in ciascuno degli anni successivi, le relative dichiarazioni erano corrette ed erano state prodotte nei termini.

Facendo leva sulla prassi (agenzia Entrate 74/E/2007) e sulla giurisprudenza (Cassazione 12012/2006) più recente, la società evidenziava che l’omissione di una dichiarazione annuale non può comportare l’impossibilità di riportare il credito Iva all’anno successivo, se le registrazioni e scritture contabili sono regolari. La Ctp accoglieva il ricorso. In particolare, in questa sede, veniva evidenziato che il credito Iva 2005, pur essendo stato indicato in una dichiarazione presentata tardivamente, era stato comunque indicato nelle dichiarazioni successive, in ciò confermando il diritto al rimborso o alla detrazione d’ imposta (Cassazione 12012/2006).

In sede d’appello l’ufficio evidenziava sia la tardività dell’istanza di rimborso sia l’insussistenza del credito. Nell’accogliere l’appello, il collegio ha riconosciuto la legittimità della richiesta di inammissibilità del rimborso, in quanto costituente una mera difesa non soggetta ad alcuna preclusione processuale. Nel merito, la Ctr ha verificato l’effettiva inesistenza del credito Iva. Dalla documentazione prodotta , infatti, risultava che il credito Iva era già stato interamente compensato verticalmente in sede di liquidazione. Pertanto, l’eventuale riconoscimento del rimborso richiesto avrebbe comportato la restituzione di un credito che, in realtà, era già stato fruito dalla società sotto altra forma.

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