I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 30 giugno al 7 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini

Iva/E-commerce

Agenzia delle Dogane, determinazione 30 giugno 2021, n. 219776
Agenzia delle Dogane, determinazione 30 giugno 2021, n. 219778
Circolare agenzia delle Dogane 30 giugno 2021, n. 26/E

E-commerce: Iva in dogana con procedura semplificata

Sono stabilite le modalità operative da adottare nei confronti degli operatori che intendono avvalersi del regime speciale previsto dall'articolo 70.1, Dpr 633/1972 riguardante le vendite a distanza di beni di valore trascurabile.

Per l'applicazione dell'Iva relativa a tali importazioni sono state introdotte (Dlgs 83/2021 di recepimento delle direttive Ue riguardanti il cd. «Pacchetto Iva» sul commercio elettronico) due modalità di assolvimento dell'imposta, alternative al meccanismo ordinario: il regime dello sportello unico per le importazioni (iOSS-Import One Stop Shop), disciplinato dall'articolo 74-sexies.1, Dpr 633/1972. Aderendo al regime speciale è possibile assolvere gli obblighi Iva relativi alle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore non superiore a 150 euro; il regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell'Iva all'importazione, di cui al citato articolo 70.1, Dpr 633/1972, utilizzabile a condizione che l'immissione in libera pratica sia effettuata nello stesso Stato membro in cui i beni sono consegnati al cliente.Quanto a quest'ultimo regime, in genere applicato dai corrieri, a partire dal 1° luglio 2021, per le dichiarazioni relative a merci importate in spedizioni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro (spedizioni di valore trascurabile) o aventi natura non commerciale inviate da un privato a un altro privato, si può utilizzare, un set di dati specifico ridotto, il cosiddetto tracciato (H7).La dichiarazione doganale contenente l'insieme di dati previsto nella colonna H7 può essere resa da qualsiasi persona che presenta le merci in dogana qualunque sia il regime Iva applicabile (iOSS, regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'Iva, regime ordinario) purché: il valore intrinseco non sia superiore a 150 euro; non vi siano diritti da accertare diversi dall'Iva; non vi siano divieti o restrizioni in relazione alle merci.Coloro che presentano in dogana beni di valore inferiore a 150 euro per conto della persona alla quale sono destinati, tenuta al pagamento dell'imposta, possono assolvere l'Iva entro il termine di pagamento del dazio all'importazione, dietro presentazione di una dichiarazione relativa alle importazioni effettuate nel mese di riferimento. Per avvalersi di tale regime speciale non è richiesta una preventiva autorizzazione di carattere doganale, ma occorre che l'operatore economico chieda preventivamente l'autorizzazione alla dilazione del pagamento dell'Iva (conto differito periodico).Gli importi dovuti per chi si avvale del regime speciale sono aggregati su base mensile, tenendo conto delle spedizioni effettivamente consegnate nel mese di riferimento.Il pagamento avviene entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di aggregazione, in un'unica soluzione o mediante versamenti frazionati corrispondenti a raggruppamenti di spedizioni.Coloro che si avvalgono del regime speciale devono presentare telematicamente una dichiarazione mensile dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. Il sistema informatico dell'agenzia delle Dogane, entro il decimo giorno lavorativo di ciascun mese, metterà a disposizione degli operatori un'apposita funzione che consente di generare in automatico la versione precompilata della dichiarazione riferita alle spedizioni effettivamente consegnate nel mese precedente. In particolare, per ciascuna giornata di contabilizzazione, la dichiarazione mensile precompilata riepilogherà il numero di spedizioni e il relativo importo Iva giornaliero che risulterà essere stato contabilizzato.Il soggetto obbligato è tenuto a validare la dichiarazione precompilata entro il giorno sedici del mese successivo a quello di riferimento.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° luglio 2021, n. 454

Aliquota Iva del 4% per l'acquisto di auto per disabile ad uso promiscuo

L'articolo 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto speciali agevolazioni (es. detrazione Irpef, esenzione dal pagamento del bollo auto) per le spese riguardanti i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Il soggetto disabile, per fruire dei benefici fiscali, deve essere in possesso di una certificazione risultante da verbale della commissione per l'accertamento dell'handicap o di altre commissioni mediche pubbliche, dalla quale risulti chiaramente «la specifica disabilità» richiesta dalla normativa fiscale (Cm 31 maggio 2019, n. 13/E).Il numero 31), Tabella A, Parte II, allegata al Dpr 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sugli acquisti da parte dei disabili o familiari che li abbiano fiscalmente a carico, di autoveicoli, nuovi o usati, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (articolo 53-bis, Dl 26 ottobre 2019, n.124).

Nel caso di beni strumentali alla attività lavorativa, le disposizioni tributarie consentono di poter detrarre l'Iva o dedurre i costi relativi al bene in quanto sussiste un nesso di strumentalità tra l'acquisto del bene e lo svolgimento dell'attività lavorativa, nel senso che il bene è necessario per lo svolgimento dell'attività stessa. Si tratta di disposizioni che non sono inconciliabili con le norme agevolative dettate a favore dei soggetti disabili.Quindi, ad esempio, la detrazione dell'Iva assolta sull'acquisto prescinde dall'aliquota applicata. Nello specifico, l'articolo 19-bis1, lettera c), Dpr 633/1972, nel caso di veicoli non utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa dell'arte o della professione, prevede che l'imposta relativa all'acquisto è ammessa in detrazione nella misura del 40%; non richiede che tale imposta sia stata applicata nella misura ordinaria ovvero in misura agevolata.

Pertanto, è possibile acquistare l'auto con l'aliquota agevolata al 4% e richiedere l'emissione della fattura con indicazione della propria partita Iva in quanto il bene dovrà essere utilizzato anche per lo svolgimento dell'attività lavorativa (uso promiscuo).

Iva/Rimborsi

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 5 luglio 2021, n. 10

Voucher sostitutivi dei viaggi annullati: regime Iva

L'agenzia delle Entrate inquadro – ai fini Iva – la natura dei rimborsi effettuati tramite l'emissione di voucher sostitutivi dei viaggi di istruzione.Si tratta dei voucher emessi dalle agenzie di viaggio, a titolo di rimborso delle somme già versate per i viaggi di istruzione cancellati a causa del Covid-19.

La risposta trae le mosse dall'emissione di buoni a favore delle istituzioni scolastiche per il rimborso delle somme da queste anticipate per i viaggi di istruzione non fruiti, caricando sul sistema di interscambio delle scuole le note di variazione di accredito, a storno del pagamento ricevuto, precisando che le fatture saranno riemesse alla fruizione dei voucher.Secondo l'Amministrazione finanziaria, questi buoni sono riconducibili ai buoni-corrispettivo multiuso, poiché, al momento dell'emissione, non si conosce la tipologia dei servizi fruibili con gli stessi (es., pacchetti più o meno complessi, ovvero più viaggi, o ancora, viaggi destinati all'estero e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina Iva applicabile alle prestazioni cui gli stessi danno diritto già all'atto della loro emissione. Ne deriva che le agenzie di viaggio dovranno riemettere le fatture al momento della fruizione (utilizzo) dei suddetti voucher.Si ricorda che: a) l'articolo 1, comma 1, lettera b), Dpcm 25 febbraio 2020 ha disposto la sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (tale previsione, per effetto dei numerosi Dpcm che si sono succeduti nel periodo emergenziale, resta applicabile fino al 31 luglio 2021); b) l'articolo 88-bis, comma 8, Dl 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha stabilito che «per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile (n.d.a.: impossibilità totale) nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (n.d.a.: codice del turismo), in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione».Sulla base di questo quadro normativo occorre valutare le conseguenze di tali disposizioni dal punto di vista fiscale.Sul punto, si osserva che l'articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 dispone quali sono i casi legittimanti la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'imposta senza limiti temporali: «se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25».

Riguardo a questa disposizione, con la Rm 31 marzo 2009, n. 85/E - riferendosi anche alle figure «simili» alle cause «di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione» - è stato precisato che tra i casi «simili» è possibile annoverare tutte quelle cause in grado di determinare una modificazione dell'assetto giuridico instaurato tra le parti, caducando in tutto o in parte gli effetti dell'atto originario, inclusa l'ipotesi di recesso per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta al sopraggiungere di un divieto normativo, circostanza che si è realizzata nel caso in esame.

Pertanto, le agenzie di viaggio possono emettere una nota divariazione al momento del rimborso delle somme o di emissione dei voucher.In relazione, poi, alla correttezza della scelta di posticipare l'emissione delle fatture al momento dell'effettivo utilizzo dei voucher, occorre inquadrare la natura degli stessi: secondo la risposta in commento essi vanno classificati tra i buoni-corrispettivo (articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, Dpr 633/1972).

In particolare, la richiamata normativa individua due distinte tipologie di buono-corrispettivo:

1) in base all'articolo 6-ter, il buono-corrispettivo è monouso «se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1). In tal caso «ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione» (comma 2);

2) in base all'articolo 6-quater, il buono-corrispettivo è multiuso «se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1). In tal caso «ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione» (comma 2).

Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come monouso o multiuso di un buono-corrispettivo è la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.Solo l'emissione di un buono monouso determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione - e, conseguentemente, di fatturazione della stessa - nonché di esigibilità dell'imposta, al momento della consegna del buono.Nel caso in esame, i voucher emessi dalle agenzie di viaggio sono, invece, riconducibili tra i buoni-corrispettivo multiuso, poiché non è conosciuta la tipologia dei servizi fruibili con i buoni (anche perché potrebbe trattarsi di pacchetti più o meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all'estero e quindi non imponibili), con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini Iva alla prestazione cui lo stesso da diritto già al momento della sua emissione.

Quindi, la procedura adottata dalle agenzie viaggio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di istruzione è corretta, considerato che l'emissione dei voucher multiuso non determina l'anticipazione del momento impositivo, sicché la fattura può essere riemessa all'atto della fruizione dello stesso.

Iva/Operazioni non imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 luglio 2021, n. 456

Esenzione Iva per i servizi aeroportuali

La risposta analizza il trattamento ai fini Iva delle prestazioni di locazione, assistenza tecnica per assicurare il funzionamento, l'ampliamento e l'ammodernamento degli stessi mezzi all'interno dello stesso luogo e manutenzione di macchinari e tecnologie per il movimento terra nel settore aeroportuale effettuate nei confronti delle società di gestione degli aeroporti e/o di handling.

Per dette operazioni non si applica l'Iva: opera il regime di non imponibilità di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera e-bis), Dpr 633/1972 e all'articolo 9, comma 1, numero 6), del Decreto Iva.La società istante svolge, come attività prevalente, l'acquisto, la vendita, l'importazione e l'esportazione di prodotti e articoli nei settori delle forniture aeroportuali. In particolare, importa mezzi per la movimentazione di rampa (piattaforme di carico e scarico), autobus per il trasporto passeggeri all'interno dell'aeroporto e più in generale accessori e prodotti per il servizio aeroportuale. Pur non sapendo se i macchinari saranno utilizzati per aeromobili che viaggiano su tratte nazionali e/o internazionali e/o per trasporto merci e/o passeggeri, le forniture avvengono sempre in un'area aeroportuale ben delimitata.Circa l'inquadramento normativo (articolo 9, comma 1, numero 6), Dpr 633/1972) si ricorda che i servizi prestati all'interno di porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine necessari per il funzionamento e la manutenzione degli impianti o il movimento di beni o mezzi di trasporto sono operazioni non imponibili. La norma è stata interpretata dall'articolo 3, comma 13, Dl 27 aprile 1990, n. 90, che ha specificato nel dettaglio i luoghi presso i quali devono essere effettuate le prestazioni ai fini dell'applicazione del regime di favore (aeroporto, porto, stazione, ecc.) e i tipi di servizi agevolabili (direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o all'attività di movimentazione di beni o di persone nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, ordinariamente svolta nel luogo stesso; cfr. Rm 176/E/2000 e Rm 253/E/2007). Gli interventi, inoltre, devono essere effettuati su impianti già esistenti, per assicurare il loro funzionamento, ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione.

Con riferimento all'attività svolta dall'istante, viene precisato che rientrano nel regime di non imponibilità i servizi di noleggio/locazione non finanziaria, a breve/medio/lungo termine sopra descritti, in quanto svolti all'interno di un'area aeroportuale ben determinata, direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti o all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, ordinariamente svolta all'interno degli scali (Rm 95/E/2020).Sono servizi non imponibili, agli effetti dell'Iva, il noleggio e manutenzione dei mezzi di sollevamento, di mezzi per le movimentazioni di magazzino e di trasferimento interno delle merci e delle unità di carico, nonché di ogni altro mezzo necessario allo svolgimento delle attività autoportuali (spazzaneve, autocarri, spazzatrice).

Diversamente, il regime di favore non si applica sulle forniture dei pezzi di ricambio, che invece richiedono l'applicazione dell'imposta (Rm 247/E/2002).Tra l'altro i soggetti che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali possono acquistare beni (ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili) e servizi senza applicazione dell'imposta, utilizzando il plafond di cui all'articolo 8, comma 2, Dpr 633/1972, sempre che tali acquisti siano effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa.

Iva/Aliquote

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 457

Prestazioni di docenza con aliquota Iva ordinaria

L'Agenzia fornisce indicazioni circa il trattamento ai fini Iva di prestazioni formative rese da singoli relatori nell'ambito di corsi di formazione.Sul punto viene ricordato che il regime di esenzione (articolo 10, comma 1, numero 20), Dpr 633/1972) si applica solo se gli incaricati dei corsi (docenti) effettuano operazioni che concretizzano l'esecuzione dell'attività di formazione resa da scuole, istituti o altri organismi analoghi riconosciuti da pubbliche amministrazioni (cd. accreditamento da parte di enti pubblici).Sul tema, la Corte di Giustizia Ue 28 novembre 2013, causa C-319/12 ha sancito che i servizi educativi e formativi beneficiano del regime di esenzione Iv solo se effettuati da enti di diritto pubblico aventi uno scopo di istruzione o da altri organismi riconosciuti dallo Stato (inclusi organismi privati), purché le finalità siano simili a quelle degli organismi di diritto pubblico.Diversamente, ai corrispettivi percepiti da relatori indipendenti forniti di partita Iva, diversi dagli enti strumentali e dalle Saf (scuole di alta formazione), per l'attività di formazione svolta in base ad accordi di cooperazione, convenzione, collaborazione con Ordini territoriali aventi lo status di enti pubblici, si applica l'imposta in misura ordinaria.Nel caso esaminato nell'interpello, le attività formative, svolte dai singoli relatori, sono operate sotto la direzione, il controllo e la responsabilità degli Ordini territoriali, tenuti a garantire, essendone responsabili, i contenuti delle attività formative stesse e il riscontro dell'effettiva partecipazione degli iscritti agli eventi formativi. I corsi in argomento sono organizzati direttamente dagli Ordini territoriali, nei confronti dei quali il singolo relatore emetterà successivamente fattura per la prestazione professionale resa.L''istante ritiene, in base ai principi di carattere generale concernenti l'ambito applicativo dell'esenzione Iva prevista per le attività didattiche di formazione e aggiornamento professionale, che i corrispettivi percepiti dai singoli relatori siano esenti da Iva in quanto eventi formativi svolti sotto la direzione e il controllo dell'Ordine, e come tali integranti il requisito del riconoscimento da parte della pubblica amministrazione, come richiesto dalle norme di esenzione (articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva Ue n. 112/2006 e articolo 10, comma 1, numero 20), Dpr 633/1972).L'Agenzia non concorda con la soluzione proposta dall'istante, ricordando che secondo la Cm 58/E/2001 le prestazioni effettuate da singoli relatori nei confronti dell'ente organizzatore del corso devono essere assoggettate a Iva nella misura ordinaria nel caso in cui i relatori siano dotati di partita Iva in quanto professionisti, per cui l'attività di docenza viene attratta nella sfera dell'attività professionale esercitata, oppure nel caso in cui i relatori, pur non essendo professionisti, svolgono l'attività di docenza in maniera abituale, in applicazione dell'articolo 5 del decreto Iva.Inoltre, sulla base delle norme nazionali e sovranazionali, come interpretate dalla Corte di Giustizia Ue, l'esenzione di cui al numero 20) dell'articolo 10 citato si applica quando gli incaricati dell'esecuzione dei corsi provvedono all'effettuazione di operazioni che concretizzano, nella loro globalità, l'esecuzione di corsi di formazione, di aggiornamento o di riqualificazione resa da scuole, istituti o altri organismi e non anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi (Rm 100/E/2005). L'esenzione non trova applicazione, in pratica, quando i soggetti incaricati provvedono all'effettuazione di singole prestazioni (Rm 430947/1991).Neppure può farsi riferimento alle lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario. In tale circostanza, la Corte di Giustizia Ue 14 giugno 2007, causa C-445/05, ha avuto modo di chiarire che la lezione di un docente, a titolo personale, resa attraverso un istituto di istruzione, è esente da Iva solo se le lezioni sono impartite «per proprio conto e sotto la propria responsabilità». Ad avviso della Corte, tale circostanza si verificherebbe quando il docente non viene retribuito «in caso di impedimento» e perde gli onorari «in caso di soppressione dei corsi». È imponibile, invece, l'attività resa da un docente/libero professionista a un istituto che organizza corsi scolastici o di formazione professionale, quando è l'istituto stesso ad assumersi ogni rischio per la gestione dei corsi in parola.Pertanto, nel caso esaminato nell'interpello, le eventuali prestazioni rese all'Istituto da docenti esterni, dotati di partita Iva, devono essere assoggettate all'imposta nella misura ordinaria.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° luglio 2021, n. 451

Industria 4.0: il credito d'imposta può essere compensato

In relazione al credito d'imposta «Industria 4.0» non opera il divieto di compensazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 1, Dlgs 241/1997) di cui all'articolo 31, comma 1, Dl 78/2010 (norme che dispone il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento).Si ricorda che l'articolo 1, commi da 184 a 197, legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi (in luogo del precedente super e iper ammortamento). La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, legge 178/2020) ha rafforzato e prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già previsto dalla Legge di bilancio 2020.Il beneficio consiste in un credito di imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione e da riportare nel quadro RU del modello dichiarativo.L'articolo 31, Dl 78/2010 nel disporre il divieto di compensazione circoscrive lo stesso ai crediti «relativi ad imposte erariali»Così, ad esempio, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione «erario» del modello F24 (Cm 11 marzo 2011, n. 13/E).Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al Dl 78/2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso.In altre parole, i crediti d'imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto.Diversamente, i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di «credito derivante da imposta erariale».Già la Cm 19 febbraio 2015, n. 5/E, con riferimento al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, disciplinato dall'articolo 18, Dl 91/2014 (anch'esso credito d'imposta agevolativo da riportare nel quadro RU, al pari dell'incentivo in commento) ha chiarito che, per le caratteristiche del credito in esame, non si applica la preclusione di cui all'articolo 31, Dl 78/2010. Pertanto, detto divieto di compensazione è stato ritenuto non applicabile con riferimento ai diversi crediti agevolativi (credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo; credito d'imposta scuola; credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno; credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura).In questa ottica, quindi, anche con riferimento al credito d'imposta «Industria 4.0» non opera il divieto di compensazione.

Agevolazioni/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° luglio 2021, n. 453

Superbonus, il miglioramento di due classi energetiche deve riguardare l'intero edificio

Nell'ambito degli interventi «trainanti» finalizzati all'efficienza energetica, il Superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno (articolo 119, comma 1, lett. a), Dl 34/2020).In tali interventi «trainanti», finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus, rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.Il comma 3 dell'articolo 119 citato prevede che, ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14, Dl 63/2013 e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 119 (installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo), il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio.Il conseguimento, con gli interventi realizzati, del miglioramento di due classi energetiche ovvero il conseguimento della classe energetica più alta, deve essere dimostrato con l'Attestato di prestazione energetica (Ape) convenzionale, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.Il cosiddetto «APE convenzionale» ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della spettanza degli incentivi Superbonus. Nel caso di edifici composto da più unità abitative, contrariamente a quanto previsto per l'Ape tradizionale, l'attestato convenzionale è redatto per l'intero edificio e non per la singola unità immobiliare, secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell'allegato A, Dm 6 agosto 2020 (cd. Decreto Requisiti Ecobonus).Nell'Ape convenzionale, inoltre, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell'edificio.Sul punto, si ricorda che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate, ai fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50% (il riferimento è la superficie catastale), è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni.Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio (non residenziale nel suo complesso).

Agevolazioni/Fondo perduto

Provvedimento agenzia delle Entrate 2 luglio 2021

Contributo a fondo perduto alternativo, regole per la richiesta

Vengono definiti il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (Cfp) di cui all'articolo 1, commi da 5 a 15, Dl 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis).

Il bonus, alternativo a quello automatico disciplinato dai commi da 1 a 4 della norma sopra citata, spetta ai contribuenti titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d'impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro.Sul tema l'agenzia delle Entrate ha predisposto una guida («I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni-bis», consultabile nella sezione «L'Agenzia informa» del sito internet.Per individuare la misura del contributo è richiesto il raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l'analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due medie mensili deve essere di almeno il 30%.

Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del fatturato.Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in base a due fattori: l'ottenimento o meno del precedente contributo previsto dal Dl 41/2021 (Decreto Sostegni) e la fascia di ricavi dell'anno 2019.Nello specifico: a) i soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo «Sostegni» potranno applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali soggetti verrà erogato un importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza e il contributo «Sostegni-bis automatico» percepito; b) i soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo «Sostegni» potranno invece applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all'elaborazione positiva dell'istanza, a tali contribuenti verrà erogato l'intero importo del contributo determinato in base ai valori indicati sull'istanza.

L'importo massimo ottenibile è pari a 150.000 euro; non è previsto un contributo minimo.

L'istanza può essere presentata in modalità elettronica nel periodo compreso tra il 5 luglio e il 2 settembre 2021.Per la predisposizione e l'invio dell'istanza, gli operatori economici potranno avvalersi degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di «Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche» del portale «Fatture e Corrispettivi». In assenza di queste, i contribuenti potranno fornire all'intermediario una delega specifica alla presentazione dell'istanza del contributo in esame.Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell'importo spettante: l'accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito d'imposta compensabile sul modello F24.Il modello approvato con il provvedimento in esame contiene:

1) una prima parte che è del tutto analoga a quella del contributo «Sostegni»; essa si compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all'intermediario delegato alla presentazione, all'assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l'accesso, ai dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e all'iban per l'accredito sul conto corrente;

2) ulteriori sezioni dedicate all'indicazione dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti.

L'indennizzo può essere infatti erogato solo se il richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni «3.1 – Aiuti di importo limitato» e «3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del cd. «Temporary Framework» (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni). A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si applicano, l'elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei soggetti che appartengono all'impresa unica (quadro B). Nel caso in cui con la richiesta del Cfp si verificasse il superamento dell'importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell'istanza dovrà essere indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo di aiuti. La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con precisione. In generale, la fase di compilazione dei dati dell'istanza è fondamentale ai fini dell'elaborazione, dell'erogazione e dei successivi controlli e, vista l'ampia finestra di presentazione, è importante dedicarvi tempo e massima attenzione.Circa il controllo delle istanze da parte dell'Agenzia il provvedimento dispone: ad una prima fase di elaborazione con l'esecuzione di controlli formali che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati con le informazioni presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria. In caso positivo, la seconda fase si conclude con l'emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento del credito d'imposta.Ogni fase può essere monitorata dal contribuente attraverso le funzionalità presenti nella sezione «Contributo a fondo perduto» del portale «Fatture e corrispettivi».In caso di istanza trasmessa con dati errati, è possibile inviare un'istanza sostitutiva e, in caso di contributo richiesto ma non spettante, è possibile inviare una istanza di rinuncia.Infine, il provvedimento tratta i controlli post-erogazione e fornisce le modalità operative per l'eventuale restituzione di un contributo non spettante.

Agevolazioni/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 5 luglio 2021, n. 455

Il Superbonus spetta anche per l'installazione dell'ascensore

Le spese sostenute per l'installazione e la messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020). Il beneficio è fruibile da tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età, sempreché, naturalmente, l'opera sia trainata (impianto di elevazione secondo la disciplina vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche) da un intervento trainante (nel caso, il cappotto termico all'edificio). Un condomino si chiedeva se la detrazione per l'installazione del nuovo elevatore spettasse solo al partecipante al condominio ultrasessantacinquenne ovvero anche agli altri e se il raggiungimento di tale età dovesse essere antecedente al giorno del pagamento della fattura e, comunque, entro il 30 giugno 2022 (ultima scadenza per usufruire del Superbonus), oppure alla data di presentazione del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'ascensore.L'Agenzia risponde sostenendo che la detrazione per l'intervento trainato spetta a tutti i condòmini, a prescindere dall'età degli stessi. La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera d), legge 178/2020) ha previsto che per gli interventi trainati indicati all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir (rimozione barriere architettoniche) si può usufruire della detrazione del 110% anche nel caso in cui siano effettuati per agevolare persone di età superiore a 65 anni (e non, quindi, affetti da particolari patologie). Si tratta, infatti, di lavori «finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104)».Con la risposta all'interrogazione parlamentare in Commissione finanze 29 aprile 2021, n. 5-05839 è stato chiarito che la detrazione per la rimozione delle barriere architettoniche spetta a prescindere dalla presenza nel fabbricato di ultrasessantacinquenni. Nella Cm 19/E/2020 è stato precisato che le opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

Il beneficio, ha precisato ancora la Cm 19/E/2020, è connesso al tipo di intervento anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto delle modifiche. In sostanza, l'accesso al regime di favore è correlato alla rispondenza dell'opera alle caratteristiche fissate dal suddetto Dm 14 giugno 1989, n. 236 (norma di settore): non sono richiesti altri requisiti, come la presenza di persone di età superiore a 65 anni.

Il principio è valido anche ai fini del Superbonus, sempreché la rimozione della barriera architettonica sia effettuata «congiuntamente» a un intervento trainante (nel caso di specie il cappotto termico). Perché ciò accada occorre che il trainato sia eseguito tra l'inizio e la fine dei lavori per la realizzazione del trainante.In conclusione, le spese sostenute dal condominio per l'installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, sono ammesse al Superbonus e possono usufruire dell'agevolazione tutti i condòmini anche se di età non superiore ai 65 anni, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili secondo gli articoli 1123 e seguenti del Codice civile.Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di optare per la cessione del credito sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli di abbattimento delle barriere architettoniche.

Agevolazioni/Bonus locazione

Provvedimento agenzia delle Entrate 6 luglio 2021

Riduzione canoni di affitto: pronto il modello per ottenere il bonus

È stata predisposto il modello di istanza – e le relative istruzioni – per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante ai locatori a fronte della riduzione dell'importo del canone di locazione (articolo 9-quater, Dl 28 ottobre 2020, n. 137).In particolare, i locatori che nel 2021 hanno rinegoziato in diminuzione gli importi potranno inviare telematicamente la richiesta di contributo dal 6 luglio al 6 settembre 2021, periodo in cui sarà aperto l'apposito canale telematico.In questo intervallo temporale, sarà possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza, in sostituzione di quella precedentemente trasmessa. È possibile, inoltre, presentare entro il 31 dicembre 2021 una rinuncia all'istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.L'agenzia delle Entrate ha anche predisposto una guida («Il contributo a fondo perduto per la riduzione degli affitti», consultabile nella sezione «L'Agenzia informa» del sito internet.Il contributo spetta nella misura del 50% dell'ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione e, comunque, nella misura massima di 1.200 euro, indipendentemente dal numero di contratti rinegoziati, e spetta in presenza di tutte le condizioni di seguito descritte: la locazione deve avere una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e deve risultare in essere alla predetta data; quindi, se il contratto ha una decorrenza, «data inizio» dal 30 ottobre 2020 in poi, in caso di rinegoziazione, non può essere richiesto il contributo; l'immobile deve essere adibito a uso abitativo (tipologia di contratto L1, L2 o L3) e situato in un comune ad alta tensione abitativa e, inoltre, deve costituire l'abitazione principale del conduttore; il contratto di locazione deve essere oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone per parte o tutto l'anno 2021; la rinegoziazione con riduzione del canone va comunicata all'agenzia delle Entrate tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021; la rinegoziazione deve avere una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (giorno di entrata in vigore della norma).

L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto è predisposta dal locatore in modalità telematica (servizio web messo a disposizione nell'area riservata del soggetto richiedente) ovvero da un intermediario autorizzato ad accedere al cassetto fiscale.Nell'applicativo web vengono precompilati, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria, i dati del contratto di locazione e quelli relativi alla rinegoziazione già comunicata tramite il modello RLI al momento della presentazione dell'istanza.

Nell'applicativo web, è possibile indicare i dati relativi alla rinegoziazione del canone di locazione che si intenderà porre in essere entro il 31 dicembre 2021.

Per ciascun locatore può essere presentata una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione o di più rinegoziazioni per il medesimo contratto.Successivamente al 6 settembre 2021, data di chiusura del canale telematico per la presentazione delle istanze, l'Agenzia mette a disposizione del soggetto richiedente, nell'area riservata del sito internet, l'importo teorico massimo del contributo calcolato rispetto al numero totale delle istanze che hanno ottenuto la prima ricevuta di presa in carico e delle risorse del Fondo.Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l'agenzia procederà all'erogazione dei contributi spettanti. Qualora le risorse stanziate (100 milioni di euro) siano inferiori all'ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l'agenzia delle Entrate provvederà al riparto proporzionale delle risorse stanziate sulla base del rapporto tra l'ammontare dei fondi disponibili e quello complessivo dei contributi richiesti dai locatori. Per ciascuna istanza l'Agenzia determina l'effettivo contributo spettante, non considerando eventuali contratti di locazione terminati prima dell'efficacia della rinegoziazione programmata o eventuali rinegoziazioni non comunicate o comunicate con dati diversi da quelli indicati nell'istanza. Inoltre, se un contratto di locazione è cessato anticipatamente nel corso dell'anno 2021, sono considerate le sole mensilità di canone rinegoziato che hanno esplicato effetto fino alla data di risoluzione del contratto.L'erogazione del contributo sarà effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall'Iban indicato nell'istanza, intestato al locatore, persona fisica ovvero soggetto diverso dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo e sarà accreditato nel corso del 2022.

Quanto ai controlli, l'agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti nell'istanza e prima di erogare il contributo, effettua controlli per valutare l'esattezza e la coerenza dei dati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria al 31 dicembre 2021, inclusa la riferibilità dell'Iban all'effettivo beneficiario.

In caso di indebita percezione del contributo, si applicano le sanzioni penali previste per l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter, Codice penale).

Agevolazioni/Fondo perduto

Risoluzione agenzia delle Entrate 7 luglio 2021, n. 45/E

Restituzione del contributo a fondo perduto non spettante

Sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24-Elide), degli importi dovuti a seguito dell'adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto previsti per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid-19 ma non spettanti.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 12, Dl 34/2020 (Decreto Rilancio), l'agenzia delle Entrate recupera il contributo irrogando sanzioni ed applicando interessi.Per consentire il versamento degli importi da restituire, sono istituiti i seguenti codici tributo: «7500» denominato «Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – contributo»; «7501» denominato «Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 - interessi»; «7502» denominato «Recupero contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle entrate in relazione all'emergenza Covid-19 – sanzioni».

Detti codici devono essere inseriti nel modello indicato per riversare il Cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi interessi e sanzioni.In sede di compilazione del modello nella sezione «Contribuente», trovano posto i dati identificativi di chi versa. Nella sezione «Erario ed altro» vanno riportati: nei campi «codice ufficio», «codice atto» e «anno di riferimento» (nel formato «"AAAA»), i dati riportati nell'atto di recupero inviato dall'ufficio; nel campo «tipo», la lettera «R»; nel campo «codice», i codici tributo sopra indicati; nel campo «importi a debito versati», l'importo dovuto. Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con il codice tributo «A100» già esistente.

Registro/Atto di divisione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1° luglio 2021, n. 452

Atto di divisione con imposta di registro

L'atto di divisione è lo strumento giuridico attraverso il quale si scioglie lo stato di comunione esistente tra più soggetti, con l'attribuzione a ciascuno di essi della titolarità esclusiva su una parte determinata del bene o dei beni in comune, corrispondente per valore alla quota spettante nello stato di precedente (di comunione o indivisione).

Ai fini fiscali l'atto di divisione rientra nella categoria degli «atti aventi natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura» e deve essere registrato in termine fisso, con applicazione dell'aliquota dell'1% (Cm 29 maggio 2013, n. 18/E).

Secondo la Corte di Cassazione 28 marzo 2018, n. 7606, in caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro, ove i coeredi abbiano ricevuto il valore delle rispettive quote, si applica l'aliquota degli atti di divisione e non l'aliquota degli atti traslativi. Inoltre, le assegnazioni che hanno luogo nella divisione di beni mobili o immobili non sono considerate traslative di proprietà dei beni assegnati se il condividente riceva una quota corrispondente ai suoi diritti; se, invece, vi è conguaglio, o la quota assegnata è superiore a quella spettante, la divisione, in relazione al conguaglio o al maggiore assegno, è considerata a carattere traslativo e come tale soggetta al tributo proporzionale (Corte di Cassazione 20119/2012).

Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, al fine di procedere all'accertamento del tributo, deve sottoporre a giudizio di valore l'intero compendio oggetto della divisione per effettuare il raffronto proporzionale della quota assegnata con la quota di comproprietà spettante.

Nel caso di specie, in cui vi è una divisione parziale (ossia quando ad un solo comunista viene assegnata una quota corrispondente ai suoi diritti sulla comunione ereditaria), siamo di fronte a un'ipotesi di divisione ereditaria in cui le parti si accordano per estromettere dalla comunione ereditaria un erede, assegnandogli beni per un valore complessivo (quota di fatto) inferiore alla sua quota ereditaria (quota di diritto). In tal caso siamo di fronte a una divisione senza conguaglio e, pertanto, non trova applicazione la diposizione di cui all'articolo 34, comma 2, Dpr 131/1986, ma l'articolo 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986.Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile su cui applicare l'aliquota dell'1% prevista dall'articolo 3 citato occorre aver riguardo al valore della quota di diritto spettante al comunista stralciato che, nel caso di specie, è superiore alla quota di fatto.

Ancora: la piena ed irrevocabile rinuncia da parte del comunista stralciato ad ottenere ulteriori somme a favore degli altri comunisti non ha natura di atto di liberalità, ma rappresenta un atto avente contenuto patrimoniale e fa parte integrante dell'atto di divisione parziale.Infine, in presenza di immobili, dovranno essere corrisposte le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.

Bollo/Versamento

Consulenza giuridica agenzia delle Entrate 1° luglio 2021, n. 9

Imposta di bollo: deposito telematico del lodo arbitrale

L'articolo 20, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 642/1972 stabilisce che è dovuta l'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di 16 euro, per ogni foglio, per atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali. L'imposta viene corrisposta:

a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno;

b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.

Pertanto, per il deposito telematico del lodo arbitrale l'imposta di bollo può essere assolta tramite modalità virtuale o contrassegno telematico, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, Dpr 642/1972, ma non mediante modello di versamento F24, previsto esclusivamente per libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari.

Infatti, la possibilità di versare il bollo mediante F24, con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2501 istituito con la Rm 2 dicembre 2014, n. 106/E, è prevista solo per la casistica elencata dal Dm 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. L'Agenzia precisa che per documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal Dm, devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16,lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 642/1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr (Rm 43/E/2015).

Se l'utente assolve il bollo:

a) in modo virtuale, deve presentare agli uffici dell'agenzia delle Entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, ponendo in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15, Dpr 642/1972;

b) in modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento a un intermediario convenzionato con l'agenzia delle Entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

L'utente che assolve l'imposta mediante contrassegno, può provare l'assolvimento dell'imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario. Sarà sua cura conservare il contrassegno utilizzato, entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento dall' articolo 37, Dpr 642/1972.