Controlli e liti

Premi quantificati dopo la chiusura dell’esercizio, competenza dell’anno precedente

Per la Cassazione è decisivo che i criteri fossero predeterminati e la quantificazione sia arrivata entro Redditi

di Andrea Taglioni

Per la determinazione del reddito imponibile è di fondamentale importanza stabilire le sorti di quei componenti – negativi o positivi – la cui conoscenza avvenga successivamente alla chiusura dell’esercizio sociale. Quindi, ricorrendo tale circostanza, l’interrogativo da porsi è se – tenuto conto del preminente principio della competenza che regola la determinazione del reddito d’impresa – queste poste attive e passive concorreranno alla determinazione del risultato imponibile dell’esercizio ormai concluso o rileveranno fiscalmente nel periodo di imposta successivo.

In realtà, il requisito della competenza temporale – inderogabile anche per l’amministrazione finanziaria – è influenzato da molteplici regole finalizzate, di fatto, ad evitare che il contribuente possa discrezionalmente rinviare, da un periodo d’imposta ad un altro, l’imputazione degli elementi reddituali positivi e negativi. L’articolo 109 del Tuir stabilisce in sostanza che i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito a condizione che, entro la chiusura del periodo d’imposta, gli stessi risultino certi ed obiettivamente determinabili. È di fondamentale importanza, pertanto, stabilire la data entro cui la certezza e determinabilità dei ricavi e dei costi debbano verificarsi affinché siano fiscalmente rilevanti nel periodo d’imposta già concluso, ovvero, su quello successivo.

La questione si pone in tutte quelle situazioni in cui – tenendo conto degli elementi e delle informazioni disponibili alla data di chiusura dell’esercizio – la circostanza che rende certo e determinabile l’onere o il provento si verifica entro il 31 dicembre, ma dell’esatto ammontare degli stessi si è venuti a conoscenza successivamente al momento di chiusura dello stesso periodo.

Con riferimento alla competenza temporale delle note di credito emesse dai propri fornitori a titolo di premio, sconti o contributi promozionali la Cassazione, con l’ordinanza 36600/2021 del 25 novembre, ribadendo un orientamento consolidato, ha stabilito che l’esistenza degli elementi di certezza e determinabilità dei premi attivi legati al fatturato realizzato dalla società fa sì che gli stessi concorrano alla determinazione del reddito dell’esercizio appena chiuso, anche se la conoscenza di questi eventi è intervenuta dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione.

La società contribuente aveva ricevuto nel corso dell’anno 2005 note di credito emesse dai propri fornitori a titolo di premio e sconti in relazione alla propria condotta commerciale e ai budget raggiunti nell’anno 2004. Tali premi venivano imputati civilisticamente e, dedotti, fiscalmente, nell’anno 2005 in quanto, alla data di chiusura dell’esercizio precedente, non erano state ancora compiute le operazioni di liquidazione funzionali alla esatta determinazione.

Secondo l’agenzia delle Entrate, invece, la certezza dell’esistenza e l’obiettiva determinabilità dei premi erano intervenute dopo la data di chiusura dell’esercizio ma prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2004 in cui la società contribuente avrebbe dovuto inserirli per il principio di competenza.

Nel caso esaminato la Cassazione ha rilevato che già negli accordi commerciali erano stati formalizzati gli elementi per l’esatta quantificazione e determinazione dei premi e degli sconti e, dunque, i minori costi dovevano essere computati nella determinazione del reddito dell’esercizio 2004. E questo anche alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 14 del Dpr 600/73 in base al quale la data entro cui stabilire la certezza e determinabilità dei ricavi e dei costi può essere individuata fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

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