Imposte

Demolizione navi e appalti, non imponibile il riaddebito dei servizi connessi

La risposta a interpello 449/2022: nel subappalto l’agevolazione non spetta agli interventi specifici

di Carla Bellieni e Benedetto Santacroce

Nei servizi di demolizione il regime di non imponibilità dell’articolo 8-bis, comma 1, lettera e) del Dpr 633/1972 può trovare applicazione esclusivamente in relazione ai servizi – acquistati dal soggetto esecutore dell’intervento presso terzi – che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave, mentre dovranno essere assoggettati a Iva i servizi acquisiti presso terzi che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinati con altre per giungere alla realizzazione di una fase dell’operazione di rimozione/demolizione. È l’interpretazione fornita dall’Agenzia con la risposta a interpello 449/2022, pubblicata in relazione a un complesso intervento di rimozione e demolizione di relitto navale.

Nel caso oggetto di interpello la società Alfa, soggetto affidatario dell’intervento, per l’esecuzione dello stesso si sarebbe avvalsa di subappaltatori e subcontraenti. L’attività commissionata ai subappaltatori avrebbe riguardato un’intera fase dell’opera, eseguita mediante utilizzo di personale e mezzi del subappaltatore, quali a titolo esemplificativo la messa in sicurezza del relitto, il taglio di parti dello stesso, attività svolte in immersione da sommozzatori esperti. L’attività svolta dai subcontraenti avrebbe avuto ad oggetto, invece, singoli servizi, quali ad esempio il servizio di vigilanza ovvero il noleggio dei container.

Richiamate le risoluzioni 356560/1986, 161/2003 e 37/E/2010, emanate con riguardo ai servizi di costruzione e manutenzione navale, e tenuto conto in particolare del chiarimento che «l’agevolazione in parola ha … carattere meramente oggettivo» e non pone limitazioni in merito alla forma contrattuale, l’Agenzia conferma che beneficiano del regime di non imponibilità Iva (sempreché ricorrano i presupposti richiesti per l’applicazione di tale regime, tra cui l’alto mare) non solo le operazioni principali (la demolizione delle navi) ma anche tutti quegli interventi necessari, come mezzo a fine, alla loro realizzazione, alla condizione che siano specificamente diretti alla realizzazione di una determinata fase del progetto di demolizione della nave (come nel caso dei subappaltatori di servizi di demolizione).

Quanto ai servizi acquisiti presso terzi subcontraenti che «si presentino come singole operazioni che, alla stregua di un qualsivoglia altro fattore produttivo, devono essere coordinate con altre per giungere alla realizzazione di una fase dell’operazione di rimozione/demolizione», l’Agenzia conclude siano da assoggettare a imposta secondo le regole ordinarie.

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