Imposte

Gas, Iva e oneri ridotti nelle fatture per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2022

Estensione temporale da gennaio a marzo dell’aliquota Iva al 5%

Con l’articolo 1, commi 506 e 507 della legge di Bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234), il legislatore cerca di attenuare i rincari del gas prevedendo, da un lato, l’estensione temporale ai mesi di gennaio, febbraio e marzo della riduzione straordinaria dell’aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e usi industriali di cui all’articolo 26, comma 1, Dlgs n. 504/1995 (testo unico accise, Tua) e, dall’altro, incaricando l’Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) di ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, fino a concorrenza dell’importo di 480 milioni di euro.

Si tratta di misure eccezionali e straordinarie, volte a contenere gli aumenti dei prezzi del settore energetico.

L’effetto sulle fatture

Con riguardo all’aliquota Iva, la legge di Bilancio precisa che le somministrazioni, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all’aliquota Iva del 5 per cento.

La stessa aliquota si applica anche se le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati: l’aliquota Iva del 5% si applicherà anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il comma 506, dunque, non fa altro che estendere l’ambito temporale della misura già introdotta con il Dl n. 130/2021 del 28 settembre 2021 (decreto bollette), convertito in legge n. 171/2021 che, inizialmente, circoscriveva l’applicazione dell’aliquota Iva eccezionale ai soli mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021.

Il perimetro applicativo

L’ambito applicativo rimane confermato: l’aliquota si applicherà alle somministrazioni di gas metano utilizzato per la combustione per usi civili (quelli, ad esempio, delle comuni abitazioni) e industriali (quelli, ad esempio, delle imprese di grandi dimensioni), così come disciplinati dall’articolo 26, comma 1, Tua. In sostanza, l’aliquota ridotta si applicherà alle forniture di gas per le quali è prevista l’aliquota del 10% o del 22% (seppur con delle eccezioni, tra cui vi rientra il gas ad uso autotrazione), e non a quelle normalmente fatturate con l’aliquota Iva allo 0%, così come evidenziato nella circolare n. 17/E/2021 dell’agenzia delle Entrate che ha fornito taluni (ma non esaustivi) chiarimenti.

Rimane, dunque, confermato che l’Iva al 5% si applicherà ai corrispettivi ricevuti per le forniture di gas metano, ossia comprensivi del prezzo per la materia prima, degli oneri di sistema (anch’essi ridotti), le quote fisse, le accise e tutte le voci accessorie riportate nella fattura di fornitura. Ciò, in virtù del principio della qualificazioni unitaria dell’operazione rilevante ai fini Iva avallato anche dall’Amministrazione finanziaria.

Lo scopo è pertanto quello di sterilizzare e minimizzare gli incrementi del gas, indirizzando gli interventi secondo due direttrici, ossia la riduzione in modo significativo dell’aliquota Iva e degli oneri di sistema. Tuttavia, il rischio è che la misura «eccezionale e temporanea» determini incertezza applicativa tra gli operatori con riguardo a tutti gli aspetti non ancora chiariti dall’Amministrazione finanziaria.

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