Controlli e liti

Crediti erariali definitivi: il diritto alla riscossione si prescrive in dieci anni

La Commissione del Lazio adotta l’orientamento della corte di Cassazione

di Alessia Urbani Neri

Il diritto alla riscossione di un credito erariale, divenuto definitivo per omessa impugnazione dell’atto presupposto, in assenza di una espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario decennale di cui all’articolo 2946 Codice civile

Così si pronuncia la Ctr del Lazio nella sentenza 2097/9/2021 (presidente Lo Surdo, relatore Fortuni) resa nell’ambito di un giudizio di impugnazione di un avviso di intimazione, notificato dall’agente della Riscossione a seguito della mancata impugnazione di pregresse cartelle di pagamento.

In particolare, il collegio, dopo aver annullato d’ufficio le cartelle esattoriali di valore inferiore a 1.000 euro, pur in assenza di una richiesta specifica della parte contribuente, operando in automatico l’annullamento voluto dal legislatore con il Dl 119/18 (pace fiscale) per tutte le cartelle di valore inferiore a mille euro, ha poi affermato che il credito tributario, ormai cristallizzatosi a seguito della definitività dell’atto impositivo, va riscosso, al pari di qualunque credito, nel termine ordinario di dieci anni. Infatti, l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

Pertanto, incontestata l’avvenuta notifica delle presupposte cartelle di pagamento, legittima è la richiesta di riscossione avanzata dall’amministrazione finanziaria nel termine decennale. Nello specifico, la Ctr ha, tuttavia, respinto l’appello dell’ufficio per essere detto termine maturato antecedentemente alla notifica dell’intimazione di pagamento impugnata, sebbene avesse riconosciuto la validità degli atti interruttivi della prescrizione mediante notifica di precedenti avvisi di iscrizione ipotecaria , non contestati dalla controparte.

La pronuncia si pone in linea con quanto affermato dalla costante giurisprudenza di Cassazione , secondo cui «il diritto alla riscossione dei tributi erariali quali Irpef, Ires, Irap e Iva, in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni» (Cassazione, ordinanza 18703/20 12740/20 32308/19). Al contrario per i tributi locali (Imu, Ici, Tari) la prescrizione è quinquennale (Cassazione, ordinanza 13683/2020 11814/2020). Difatti, la pretesa fiscale si fonda su un diritto di credito sorto in forza di un atto impositivo, la cartella di pagamento, che è divenuta definitiva per omessa impugnazione. Il titolo del credito erariale riscosso risiede, pertanto, nell’atto impositivo, a nulla più rilevando il carattere periodico della prestazione.

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