Imposte

Ultimo via libera all’Aiuti quater. Sul 110% spalma crediti in sospeso

Serve un provvedimento delle Entrate per attivare le compensazioni in 10 anni. Per le nuove garanzie servirà una verifica sui fondi disponibili: al 30 giugno scorso erano 25 miliardi

di Giuseppe Latour

Due misure nel congelatore: lo spalma crediti da quattro a dieci anni, che diventerà operativo solo dopo un intervento dell’agenzia delle Entrate, e il fondo indigenti, per il quale invece è atteso un provvedimento attuativo del ministero dell’Economia. Mentre la garanzia Sace per le imprese di costruzioni funzionerà con i meccanismi già rodati di SupportItalia. Potrà, quindi, partire subito. Anche se andranno verificati i fondi realmente a disposizione del settore. L’ultimo aggiornamento, al 30 giugno scorso, parlava di 25 miliardi sui 200 originariamente stanziati per le garanzie.

La legge di conversione del decreto Aiuti quater (Dl 176/2022) ha chiuso ieri alla Camera il suo percorso parlamentare. Dopo l’ok al Senato, ieri è arrivato il sì di Montecitorio, che ha definitivamente approvato il provvedimento con 164 voti favorevoli e 127 contrari (tre gli astenuti). Il testo, nella versione licenziata a Palazzo Madama, si avvia ora alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 17 gennaio, martedì prossimo, giorno in cui il Dl scadrebbe.

L’articolo 9, in materia di superbonus, è già operativo per la parte che ridisegna il calendario dell’agevolazione: il testo approvato ieri non è cambiato rispetto alla prima versione, che è in vigore dal 19 novembre scorso. Nel decreto, però, ci sono anche misure che avranno bisogno di un percorso di attuazione.

Vale per lo spalma crediti, lo strumento che consentirà per gli interventi di superbonus di fruire in dieci anni (e non più in quattro o cinque) dei crediti di imposta legati a lavori agevolati con il 110%. Per esercitare questa opzione (disponibile solo per i crediti nati prima del 31 ottobre), servirà l’invio di una comunicazione all’agenzia delle Entrate «da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica», spiega la legge. Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia a definire queste modalità attuative. Nel frattempo, la misura non sarà operativa: non ci sarà, per ora, la possibilità di spalmare i crediti in dieci anni.

Resta, per adesso, sulla carta anche un altro elemento dell’Aiuti quater: il fondo indigenti che, nei progetti dell’esecutivo, servirà a dare sostegno a quei contribuenti che non hanno la disponibilità necessaria, all’interno dei condomini, per anticipare la quota di lavori che, con il 90%, resterà necessariamente a loro carico. Per evitare il blocco dei lavori, sarà possibile ottenere un contributo, finanziato da un fondo dal valore di 20 milioni di euro nel 2023 ed erogato materialmente dall’agenzia delle Entrate. I criteri per queste erogazioni saranno fissati dal ministero dell’Economia con un apposito decreto. Dovrebbe arrivare, in base al termine fissato dalla legge, tra pochi giorni: per l’esattezza, entro il 18 gennaio.

Sarà, invece, subito operativa la garanzia Sace, inserita nella legge di conversione a supporto di quelle imprese finite in crisi di liquidità perché impossibilitate a monetizzare i crediti fiscali derivati dai lavori di ristrutturazione. Di fatto, la garanzia prevista dall’Aiuti quater è l’estensione della garanzia SupportItalia, attivata per contenere gli effetti negativi del conflitto in Ucraina.

Non ci sono, quindi, novità nel meccanismo di funzionamento, che sarà immediatamente operativo. La banca, quindi, chiederà la garanzia Sace in favore dell’impresa edilizia una volta che avrà ricevuto la richiesta di finanziamento. Resta da capire quanti prestiti potranno essere materialmente protetti da questa garanzia. Il fondo destinato a questo scopo aveva, originariamente, una capienza da 200 miliardi di euro. Al 30 giugno, in base al dossier redatto dal Servizio studi della Camera, «le risorse libere sul fondo ammontavano a circa 25 miliardi di euro».

Entra in vigore, infine, anche la nuova norma sulle cessioni dei crediti, che porta da quattro a cinque i passaggi possibili, introducendo un nuovo trasferimento verso banche, società di gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurazioni. Queste modifiche alla disciplina delle cessioni, in passato, avevano sempre comportato la nascita di complicate fasi transitorie.

Stavolta, il Parlamento ha agito in anticipo. E ha già previsto che le nuove norme si applicheranno «anche ai crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’agenzia delle Entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Le cinque cessioni valgono, quindi, anche per il passato. Evitando, così, regimi temporali differenziati.

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