Imposte

Sì ai servizi infragruppo senza ricarico

I servizi resi da terzi direttamente in favore di una società del gruppo non danno luogo a maggiori corrispettivi

di Alessia Urbani Neri

I servizi resi da terzi direttamente in favore di una società del gruppo – con la sola intermediazione di un'altra società specializzata appartenente al Gruppo e non residente – non danno luogo a maggiori corrispettivi, se questa società si limita a riaddebitare il solo costo, senza l’aggiunta del margine di ricarico (mark-up) pattuito tra le consociate. Così la sentenza 1373/3/2021 della Ctr Lombardia (presidente Rollero, relatore Chiametti).
L’ufficio contestava alla società specializzata un maggiore imponibile per l’esecuzione di prestazioni a un prezzo inferiore al valore di mercato ai sensi del comma 7 dell’articolo 110 del Tuir, poiché non aveva addebitato all’impresa che beneficiava del servizio il prezzo dell’operazione con l’aggiunta della percentuale di ricarico prevista nell’accordo di servizio. Le imprese avevano, infatti, accentrato l’erogazione dei servizi di supporto all’attività economica presso aziende specifiche al fine di abbattere i costi.
In questi caso è proprio il prezzo corrisposto, al di sotto della pratica commerciale, che funge da campanello d’allarme di un maggior reddito. Tuttavia, secondo il collegio l’applicazione della percentuale di ricarico del 5% fissata nelle linee guida del Dm 14 maggio 2018 (articolo 7) non opera laddove il servizio sia reso direttamente dalla società terza e non dall’impresa specializzata di servizio, che si pone come mera intermediaria, collocandosi l’operazione al di fuori del fenomeno del “transfer pricing”.
La sentenza si pone in rilievo anche per non aver considerato come componenti positivi del reddito i presunti interessi attivi derivanti da un contratto di cash pooling stipulato con una società del gruppo residente in Svizzera, in considerazione del saggio di remunerazione riconosciuto alla società per i trasferimenti di liquidità effettuati verso la consociata svizzera. Accade di frequente che nei gruppi imprenditoriali, al fine di ottimizzare le risorse finanziarie ed ottenere liquidità immediata senza accedere al credito bancario, le società del gruppo decidano di allocare i flussi finanziari presso un unico soggetto giuridico (il pooler), che cura di conseguenza l’intera gestione delle disponibilità finanziare delle aziende del gruppo. Sarà, quindi, il pooler a gestire il fabbisogno finanziario di ogni società del gruppo, liquidando periodicamente gli interessi attivi e passivi derivanti dalle somme versate da ciascuna società del gruppo.
Il collegio sul punto ha ritenuto i tassi praticati in linea con i prezzi di mercato, ritenendo non congrua l’applicazione da parte dell’ufficio dei tassi di interesse attivo praticato dagli istituti bancari italiani sui depositi di durata annuale, non suffragati da alcuna giustificazione economica.

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