Professione

Per i manager in esubero va coinvolto sindacato

di Giuseppe Bulgarini d’Elci

Se gli esuberi di personale sono estesi ai dipendenti con qualifica dirigenziale, si realizza un vizio insanabile della procedura collettiva, in base agli articolo 4 e 24 della legge 223/1991, se le comunicazioni obbligatorie alle organizzazioni sindacali, che danno impulso alla procedura e che la chiudono in una funzione di controllo a beneficio di tutti i lavoratori interessati, non vedono coinvolto il sindacato dei dirigenti maggiormente rappresentativo.

Non è sufficiente che l’impresa ricomprenda nella comunicazione di avvio il profilo professionale dei dirigenti eccedentari, ma è richiesto che la comunicazione sia trasmessa anche alle organizzazioni sindacali che, in rappresentanza della categoria dei dirigenti, abbiano firmato il contratto collettivo applicato ai dirigenti medesimi.

La Cassazione ha esposto questo principio con sentenza n. 2227/19, depositata ieri, nella quale rimarca che, ogni qualvolta nel programma di riduzione dell’organico aziendale siano coinvolti profili dirigenziali, la lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo va inviata non solo ai sindacati firmatari del contratto collettivo applicato ai lavoratori non dirigenti, ma anche alle organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti.

L’estensione ai dirigenti delle garanzie e delle tutele previste dalla normativa nazionale sulla riduzione collettiva del personale - operata dall’articolo 16 della legge 161/2014 (cosiddetta legge Europea 203bis), che ha introdotto lo specifico comma 1 quinquies all’articolo 24 della legge 223/1991 - impone il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative di tale categoria.

L’inclusione dei dirigenti nel perimetro dei lavoratori cui si applica, in caso di licenziamento collettivo, la procedura di informazione e consultazione sindacale in base alla legge 223/91, ad avviso della Cassazione, impedisce di ritenere assolti gli adempimenti procedurali se le comunicazioni di avvio e di chiusura sono inviate alle sole organizzazioni sindacali che rappresentano gli interessi dei lavoratori non dirigenti. Non può bastare, come si è verificato nella vicenda su cui si è pronunciata la Cassazione, che l’impresa abbia trasferito la comunicazione di avvio alle associazioni sindacali di categoria dei metalmeccanici (Fim, Fiom e Uilm), in quanto il coinvolgimento del personale con qualifica dirigenziale nel percorso di riduzione del personale imponeva di inviare la comunicazione anche alle organizzazioni sindacali dei dirigenti (nella specie, Federmanager).

L’estensione ai dirigenti delle tutele previste dalla normativa nazionale per i licenziamenti collettivi impone, dunque, che il sindacato maggiormente rappresentativo dei dirigenti nello specifico comparto in cui opera l’impresa sia chiamato a partecipare alla procedura di cui agli articoli 4 e 24 attraverso l’invio della comunicazione iniziale e della comunicazione finale a seguito dei licenziamenti applicati.

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