Diritto

Il progetto deve indicare statuto e forma giuridica adottati nel Paese di arrivo

Serve anche l’indicazione di contributi e fondi pubblicidegli ultimi cinque anni

di Angelo Busani

La decisione dei soci della società italiana di trasferire la sede all’estero e cioè di effettuare una trasformazione transfrontaliera presuppone il compimento di una pluralità di “passaggi”. Anzitutto, occorre predisporre un “progetto” di trasformazione transfrontaliera, nel quale vengono illustrate le caratteristiche dell’operazione (tra cui la forma giuridica e lo statuto che la società intende adottare nel Paese di destinazione) e che, in particolare, deve evidenziare i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti dalla società, sotto qualsiasi forma, nello Stato membro di partenza, nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione transfrontaliera (al fine di evitare che il trasferimento di sede si risolva in una delocalizzazione dell’azienda rispetto allo Stato nel quale essa ha beneficiato di contributi a carico del bilancio pubblico).

Il progetto di trasformazione transfrontaliera deve poi essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea convocata per deliberare l’approvazione del progetto stesso.

Inoltre, l’organo amministrativo della società deve elaborare una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori (e messa a loro disposizione almeno per 45 giorni prima dell’assemblea dei soci convocata per l’approvazione del progetto), al fine di illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera nonché le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i lavoratori e per l’attività futura della società.

È poi necessario che la società si doti di un parere di congruità del valore di liquidazione della quota di partecipazione del socio recedente redatto da un revisore legale o da una società di revisione, poiché dall’operazione di trasferimento della sede all’estero deriva il diritto di recesso del socio che non voti a favore (in quanto esprima voto di astensione o voto contrario o in quanto non presente all’assemblea) di questa operazione.

Una volta che l’assemblea dei soci abbia approvato l’operazione di trasferimento di sede all’estero, la società deve richiedere al notaio l’emanazione del certificato preliminare (che deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla relativa richiesta, ma non prima di 90 giorni dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato nel Registro delle Imprese) allegando alla relativa istanza una notevole serie di documenti. Il certificato preliminare è apprestato dalla legge affinchè il notaio attesti «il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della trasformazione»: insomma, che è stato legittimamente fatto tutto quel che si doveva fare.

Il predetto termine di 90 giorni è disposto a vantaggio dei creditori della società, le cui ragioni di credito siano anteriori all’iscrizione del progetto di trasformazione transfrontaliera nel Registro Imprese: infatti, durante tale periodo i creditori che temano di ricevere un «concreto pregiudizio» dalla trasformazione transfrontaliera, possono proporre opposizione, con ciò rimettendo al Tribunale la questione se dare, o meno, il via libera alla prospettata operazione. Peraltro, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori (oppure la società abbia prestato idonea garanzia) il Tribunale dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione dei creditori.

I documenti preparatori

Il progetto di trasformazione
Va predisposto un progetto di trasformazione che illustri le caratteristiche dell’operazione e indichi i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti nei cinque anni precedenti

La relazione esplicativa
L’organo amministrativo deve elaborare una relazione, diretta ai soci e ai lavoratori (e messa a loro disposizione almeno per 45 giorni prima dell’assemblea convocata per approvare il progetto), per illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione nonché le implicazioni per i lavoratori e per l’attività futura della società.

Il valore di liquidazione
Il revisore legale o una società di revisione devono predisporre un parere di congruità sul valore di liquidazione della quota di partecipazione del socio recedente poiché il trasferimento all’estero dà diritto di recesso al socio che non vota a favore

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