Imposte

Tax credit energivori e locazioni turistiche: cessioni differenziate

Scadenze e procedure per i moduli con cui si comunica il passaggio di mano dei bonus per energivori e per le locazioni turistiche

di Giorgio Gavelli

Due modelli molto diversi tra loro quelli approvati dalle Entrate lo scorso 30 giugno, per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per i maggiori oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici (provv. 253445/2022) e per la fruizione/cessione del tax credit locazione nel settore turistico e della gestione di piscine (provv. 253466). Nel primo caso, il tema è la tracciatura dei trasferimenti dei vari benefici (non usati in compensazione) emergenti:

O dagli articoli 15 e 15.1 del Dl 4/2022 (imprese energivore e gasivore primo trimestre);

O dagli articoli 4 e 5 del Dl 17/2022 (energivore e gasivore secondo trimestre);

O dagli articoli 3 e 4 del Dl 21/2022 (imprese diverse dalle precedenti secondo trimestre);

O dall’articolo 18 del Dl 21/2022 (imprese agricole per l’acquisto di carburante nel primo trimestre).

La cessione di questi bonus segue regole comuni:

O non può essere parziale;

O può essere effettuata verso chiunque, compresi banche e altri intermediari finanziari;

O successivamente sono possibili solo due ulteriori cessioni a favore di soggetti vigilati (a pena di nullità), con applicazione dell’articolo 122-bis del Dl 34/2020 (compresa la possibile sospensione della cessione fino a 30 giorni);

O le imprese beneficiarie, per poter cedere, devono disporre del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti del credito d’imposta;

O il credito è utilizzato dal cessionario (decorsi cinque giorni lavorativi dall’invio) con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2022. In caso di compensazione (libera dai vincoli abituali) va comunicata all’Agenzia, sulla piattaforma, l’opzione irrevocabile in tal senso, rendendo impossibile ogni successiva cessione.

La cessione (anche successiva) di questi crediti va comunicata alle Entrate dal 7 luglio al 21 dicembre 2022, dal cessionario o (per il primo beneficiario) solo dal soggetto che ha rilasciato il visto. Il sistema ammette una sola comunicazione per credito, scartando quelle successive non annullate (entro il quinto giorno lavorativo successivo) o non rifiutate.

Non rientrando nel Quadro temporaneo (Tf), ci si chiedeva se e quali limiti comunitari avrebbe incontrato l’uso di questi crediti, risposta parzialmente giunta (a sorpresa) con la conversione del Dl Aiuti, nel senso di vincolare le imprese non energivore e gasivore al regime de minimis. Fortunatamente, la conversione in legge del Dl Semplificazioni 73/2022 abroga questa svista, ripristinando lo status quo ante. Quadro temporaneo che, invece, va tenuto ben presente per la fruizione del tax credit locazione nel settore turistico e della gestione di piscine (codice Ateco 93.11.20) per i mesi da gennaio a marzo 2022 (purché pagati entro il 30 giugno scorso), di cui all’articolo 5 del Dl 4/2022 (in presenza di calo del fatturato/corrispettivi nel mese di almeno il 50% sullo stesso mese del 2019). Il comma 3 di tale disposizione prevede una autodichiarazione da fornire all’Agenzia attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Tf. Si tratta dei nuovi limiti di 2,3 e 12 milioni (salvo agricoltura e pesca) per “impresa unica”. Il modello va inviato – salvo casi particolari – dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.

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