Imposte

La Tobin tax non si applica ai conferimenti successivi

La risposta a interpello 417: niente imposta sulle quote<br/>trasferite alla controllante della società conferita

di Marco Piazza

Il conferimento di partecipazioni in una società controllata è escluso dalla Tobin tax, l’imposta sulle transazioni finanziarie (Itf). Si applica infatti l’articolo 15, comma 1, lettera h) del decreto 21 febbraio 2013 il quale esclude dall’applicazione dell’Itf i trasferimenti derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/Ce (nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio). È quanto emerge dalla risposta a interpello 417/2021.

L’articolo 4, comma 1, lettera b) della direttiva 2008/7/Ce preclude agli Stati membri di prelevare imposte indirette sulla raccolta dei capitali quando, fra l’altro, una società di capitali acquisisca, attraverso un conferimento, quote sociali che rappresentino la «maggioranza dei diritti di voto» di un’altra società di capitali, precisando ulteriormente che se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione.

La circostanza, quindi che il conferimento non sia determinante ai fini dell’acquisizione della «maggioranza dei diritti di voto» perché tale status era preesistente non assume rilevanza. Il conferimento è escluso da tassazione perché rientra fra le cosiddette «operazioni successive».

A quanto risulta, è la prima volta che l’agenzia delle Entrate affronta questa tematica. La soluzione, oltre che aderente al tenore letterale della norma, è in linea con lo spirito delle direttive sulla tassazione indiretta delle raccolte di capitale. Già nella relazione alla proposta di direttiva 1969/355/Cee (ora sostituita dalla direttiva 2008/7/Ce) si precisava che il suo obiettivo era di non penalizzare «tutte le operazioni che approdano ad un’unificazione economica di più imprese. Unificazione che, può anche verificarsi in più fasi e che viene agevolata a partire dalla fase che consente di superare la soglia giudicata significativa dal legislatore europeo».

Inoltre a questi fini non importa che il controllo sia stato ottenuto, in passato, mediante conferimenti o acquisti con corrispettivo in denaro. Lo si desume dagli esempi contenuti nella relazione alla proposta di direttiva 1973/79/Ce.

È invece tassata la cessione in denaro di partecipazioni se non è effettuata tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, primo comma, n. 1) e 2), e secondo comma del Codice civile o che sono controllate dalla stessa società perché solo in questo caso è applicabile la causa di esclusione di cui alla lettera g) del Dm 21 febbraio 2013.

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