Legge Sabatini sempre cumulabile fuori dal perimetro aiuti di Stato
I chiarimenti nelle Faq del ministero delle Imprese e del Made in Italy
Il cumulo tra Sabatini e il credito di imposta per investimenti in beni strumentali è sempre possibile. Per le altre agevolazioni, invece, è consentito fino al massimale previsto per la tipologia di impresa. Questo è quello che emerge dalle Faq rilasciate del ministero delle Imprese e del Made in Italy nell’ambito della riforma dello strumento Sabatini diventata operativa lo scorso 1° gennaio 2023.
La tematica sul cumulo viene divisa in due filoni, a seconda che riguardi agevolazioni classificate come aiuti generalisti o come aiuti di Stato.
Aiuti generalisti
La domanda se la Sabatini sia cumulabile o meno con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali trova una risposta netta: «Le agevolazioni sono cumulabili con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali poiché tale credito di imposta non costituisce un aiuto di Stato». Questo è il principio cardine che viene confermato. Un’agevolazione identificabile come aiuto di Stato, in questo caso la Sabatini, può essere cumulata con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali poiché quest’ultimo non è a sua volta un aiuto di Stato.
Sul Sole 24 Ore più volte abbiamo scritto della necessità di un chiarimento che, finalmente, è arrivato. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy precisa che non trovano applicazione i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, a scanso di equivoci interpretativi.
Il ministero si limita a precisare che è necessario, invece, considerare il rispetto della normativa del credito d’imposta, la quale prevede che lo stesso sia «cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non superi il 100% della spesa».
Una conferma alla domanda sulla fruibilità della Sabatini in abbinamento ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato emerge dalla risposta secondo cui i limiti di cumulo trovano applicazione solo quando gli ulteriori contributi pubblici siano inquadrabili come aiuti di Stato.
Aiuti di Stato
Le agevolazioni Sabatini sono cumulabili con tutte le altre agevolazioni classificate come aiuti di Stato fino al massimale previsto per ogni singola impresa. Nelle Faq, il ministero specifica, rispondendo a diverse domande mirate, che la Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, classificato come aiuto di Stato a differenza del credito di imposta per investimenti in beni strumentali, che è invece generalista.
Il ministero conferma che la Sabatini è cumulabile con le agevolazioni previste dal Conto energia, nel rispetto dei limiti contemplati dall’articolo 26 del Dlgs 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico.
Il punto più complesso è quello dedicato al cumulo con gli aiuti del Pnrr. Anche in questo caso, tuttavia, il ministero sostiene che il cumulo è possibile. Lo è nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente regolamento di esenzione applicabile per settore e, fino a qui, appare tutto in linea con quanto previsto per le altre agevolazioni.
La risposta si complica un po’ quando nella Faq viene inserito il passaggio «fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del Pnrr, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella circolare Rgs del Mef del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella circolare Rgs del Mef del 31 dicembre 2021, n. 33».
Le interpretazioni sul concetto di doppio finanziamento andavano nella direzione che il singolo bene potesse essere finanziato con due agevolazioni diverse ma non sulla stessa quota del bene. Ma se così fosse, non si capirebbe il riferimento ai massimali di aiuto che non possono essere superati. Questi possono essere superati solo se sulla stessa quota del bene già finanziato viene aggiunta un’altra agevolazione che faccia quindi salire la percentuale di contributo concessa.