Finanza

Buono carburante anche ad personam

Può sostituire il premio di risultato ed essere usato per le ricariche dei veicoli elettrici

Il buono carburante da 200 euro, introdotto dal decreto legge 21/2022, è interamente deducibile da reddito di impresa (o di lavoro autonomo) sia se distribuito sulla base di accordi sindacali che come liberalità.

Inoltre, non concorre a formare il reddito di lavoro anche se erogato ad personam, stante la ratio della norma volta a indennizzare i dipendenti dei maggiori costi sostenuti a seguito dell'aumento del prezzo dei carburanti.

Queste alcune delle indicazioni contenute nella circolare 27/2022 pubblicata il 14 luglio dall’agenzia delle Entrate relativa al bonus, una tantum, erogabile dai datori di lavoro privati, compresi i professionisti ai loro dipendenti.

Infatti, proprio per quanto riguarda i soggetti erogatori, la circolare conferma che nella locuzione «datori di lavoro privati» sono inclusi i lavoratori autonomi e i soggetti che non svolgono un’attività commerciale, sempre che abbiano dipendenti, nonché gli enti pubblici economici che non rientrano tra le amministrazioni pubbliche dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001.

Per quanto riguarda il perimetro di applicazione, relativamente ai beneficiari dell’agevolazione, viene precisato che questi devono essere individuati in base alla tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.

Oggetto del beneficio non solo soltanto i buoni benzina in senso stretto (benzina, gasolio, Gpl, metano), ma vi rientrano quelli per la ricarica di veicoli elettrici «anche al fine di non creare ingiustificate disparità di trattamento fra differenti tipologie di veicoli».

L’Agenzia, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione (e la possibilità di erogazione in base ad accordi contrattuali), chiarisce che i buoni possono sostituire i premi di risultato rispettando la normativa di questi ultimi.

Inoltre, in relazione alla convivenza tra buoni e plafond indicato dall’articolo 51, comma 3 del Testo unico delle imposte sui redditi, si ha diritto all’esenzione di imposta sia fino a 258,23 euro per il paniere di beni e servizi e anche a un importo massimo di 200 euro per i buoni.

Altra conferma, rispetto alle interpretazioni della norma diffusesi nei mesi scorsi, è infatti che il plafond di 200 euro si aggiunge a quello di 258,23, e che è opportuno che le erogazioni debbano essere conteggiate e monitorate in maniera distinta, in quanto soggette a soglie diverse, il cui superamento comporta la tassazione completa del relativo importo.

Infine è possibile erogarli fino al 12 gennaio 2023 in base al principio di cassa allargata; ma gli stessi possono essere utilizzati dai beneficiari anche successivamente.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©