Adempimenti

Iva solo all’utilizzo per il voucher sulla gita annullata per il Covid

Il buono è multiuso perché non contiene dettagli sul viaggio

Il voucher sostitutivo dei viaggi di istruzione annullato a causa del Covid-19 non sconta l’Iva. Questa la posizione emersa nella risposta a consulenza giuridica 10/2021 dell’agenzia delle Entrate.

Il caso trae origine dalla sospensione, ad opera dei decreti emergenziali, dei viaggi di istruzione in ragione della diffusione del coronavirus. La stessa normativa aveva previsto la possibilità per il viaggiatore di recedere dal contratto e di ottenere dalle agenzie di viaggio il rimborso anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo spendibile successivamente (88-bis del Dl 18/2020). L’istante, quindi, in rappresentanza di alcune agenzie, ha chiesto il corretto trattamento Iva in caso di annullamento del viaggio e di contestuale emissione del voucher a titolo di rimborso in favore delle istituzioni scolastiche.

Venendo alla risposta, in merito all’annullamento, l’Amministrazione ha osservato che la fattispecie descritta ricade nell’articolo 41, comma 4, del Dlgs 79/2011, secondo cui, in caso di circostanze inevitabili e straordinarie, il viaggiatore ha diritto a recedere dal contratto e a ottenere il rimborso integrale delle somme corrisposte. Pertanto, ai fini Iva, trova applicazione l’articolo 26, comma 2, del decreto Iva, in base al quale se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili, il fornitore ha diritto a portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.

Nel caso esaminato, quindi, l’agenzia di viaggio ha la facoltà di emettere una nota di variazione nei confronti dell’istituzione scolastica. Sul voucher, invece, l’Ufficio ha precisato che si applica la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo, trattandosi di strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come vero e proprio corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi nello stesso indicata.

A tale riguardo il trattamento Iva cambia a seconda si tratti di buono monouso o multiuso. È monouso se è nota la disciplina Iva dell’operazione indicata nel voucher (luogo, natura, qualità e quantità); in questo caso, l’imposta scatta sin dalla sua emissione. Diversamente, il buono si considera multiuso e l’imposta è dovuta solo alla consegna dello stesso per fruire dell’operazione cui dà diritto.

Poiché il voucher emesso a titolo di rimborso non contiene dettagli sul viaggio di istruzione, questo deve considerarsi multiuso e l’Iva sarà dovuta solo al suo utilizzo.

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