Imposte

Sal del 110% o fine lavori: comunicazione alle Entrate dopo la notifica all’Enea

Per la dichiarazione all’Agenzia entro il 29 aprile l’asseverazione va spedita al massimo entro il 20 per consentire al Fisco di fare i riscontri<br/>

di Giorgio Gavelli e Luca Rollino

Il termine per le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura - in caso di intervento con Super-ecobonus - deve tener conto dei cinque giorni lavorativi necessari alle Entrate per acquisire la comunicazione Enea. In questa ipotesi (differente sia da quella dell’ecobonus “ordinario” che da quella in cui la comunicazione all’Enea è legata ad un “bonus casa” o ad un “bonus mobili”, si veda la scheda qui a fianco), occorre, quindi, muoversi per tempo (entro il 20 aprile prossimo, considerato che il 25 aprile è festivo e non contando, prudenzialmente, il 29 aprile, data di scadenza dell’adempimento e di probabile “congestione” del canale telematico) se non si vuole incorrere in uno scarto della comunicazione, che pregiudicherebbe il trasferimento a terzi almeno della prima quota di detrazione.

È quanto emerge dall’esame del Provvedimento direttoriale del 3 febbraio scorso (prot. 35873/2022) che detta le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del Dl 34/2020 in tema di opzioni alternative alla detrazione.

Il paragrafo 4.5 del Provvedimento (in perfetta continuità con il previgente Provvedimento dell’8 agosto 2020) stabilisce che per gli interventi di cui ai primi tre commi dell’articolo 119 del Dl 34/ 2020 la Comunicazione alle Entrate è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’Enea della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione. L’Enea, infatti, trasmette all’Agenzia i dati sintetici delle asseverazioni (attestanti il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del Dl 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese) e quest’ultima, sulla base dei dati ricevuti, verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.

Si tratta, pertanto, di una verifica incrociata che non scatta in tutti i casi in cui un intervento con spese che sono oggetto di cessione/sconto necessita di una comunicazione all’Enea, ma solo in ipotesi di Super-ecobonus (Sal o fine lavori). Infatti la Sezione “Asseverazione efficienza energetica” del modello di comunicazione è compilata (dal professionista o dal responsabile Caf che appone il visto di conformità) solo in caso di interventi Superbonus.

LE DIVERSE COMUNICAZIONI DA INVIARE ALL’ENEA

Non ci si deve, quindi, preoccupare di questo “incrocio” quando si comunica un Sismabonus (con aliquota ordinaria o super, per il quale non c’è obbligo di trasmissione dati all’Enea), e nemmeno in caso di ecobonus ordinario o di invio all’Enea delle informazioni richieste su un intervento di recupero edilizio o di “bonus arredo” con risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013). In queste due ultime ipotesi, infatti, la comunicazione all’Enea va fatta entro 90 giorni dalla fine lavori, e, quindi, è spesso successiva alla comunicazione di opzione alle Entrate. L’omissione della comunicazione ecobonus mette a rischio la detrazione (se non sanata con la “remissione in bonis”: Circolare 13/E/2013), mentre l’omissione della comunicazione legata alla “bonus casa” o al “bonus mobili” non ha conseguenze sul vantaggio fiscale (Risoluzione n. 46/E/2019).

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