Controlli e liti

Fattura elettronica, via libera della Privacy ma con paletti su controlli e dati giudiziari

Il Garante chiede alle Entrate di delimitare i casi di utilizzo per le verifiche a consumatori finali

Via libera del Garante della Privacy (parere 9732234/2021) al provvedimento delle Entrate che sblocca la memorizzazione “allargata” dei dati sulla fattura elettronica ma con diversi paletti relativi, ad esempio, all’utilizzo per i controlli nei confronti dei consumatori finali, alle informazioni di carattere giuidiziario da rendere «inintellegibili» e alla non emissione della fattura laddove non sia espressamente richiesto e basti, ad esempio, il documento commerciale (ossia il vecchio scontrino).

Lo schema presentato al Garante disciplina le modalità con cui l’Agenzia intende memorizzare e rendere disponibili, al proprio personale e alla Guardia di finanza, i file in formato xml delle fatture elettroniche e i dati in essi contenuti, inclusi, salvo alcune eccezioni, quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi acquistati.

Per valutare adeguatamente, in concreto, la proporzionalità del trattamento prospettato dall’Agenzia, il Garante ha acquisito un campione rappresentativo delle fatture elettroniche emesse nei confronti di consumatori (quasi un miliardo l’anno) per settori di attività che presentano maggiori rischi per i diritti e le libertà degli interessati, alla luce della tipologia dei beni e dei servizi fatturati e della non rilevanza - a fini di detrazione/deduzione - delle spese sostenute.

I rischi di profilazione

Dall’analisi è emerso che le fatture possono contenere dati estremamente delicati, riferibili a specifiche persone fisiche, come quelli giudiziari relativi a cause di risarcimento danni, oppure informazioni relative a servizi investigativi, dettagli sui beni acquistati (tra cui prodotti intimi), alimenti consumati, luoghi dove si è dormito e con chi, modalità di spostamento. Ma anche dati riferibili a minorenni, come quelli giudiziari relativi a cause di affidamento minori. La memorizzazione integrale delle fatture elettroniche, con la conseguente imponente raccolta di dati sui comportamenti di acquisto, determina la costruzione di uno specifico, dettagliato “profilo” di tutti i consumatori in base ai loro gusti, alle loro scelte, alle loro abitudini.

La richiesta di maggiori garanzie

Proprio alla luce dei gravi rischi connessi al trattamento dei dati proposto, il Garante ha chiesto all’agenzia delle Entrate di adottare ulteriori misure a tutela della privacy dei consumatori, al fine di renderlo conforme ai requisiti imposti dalla normativa europea (Gdpr) e nazionale sulla protezione dei dati.

Le informazioni contenute nelle fatture elettroniche - ad esclusione dei controlli svolti in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute - non potranno essere utilizzate nei confronti del consumatore se non in conseguenza di verifiche fiscali già avviate su operatori economici, le quali lascino presuppore un rischio di evasione fiscale del consumatore stesso. Dovranno essere inoltre attivati sistemi di controllo e monitoraggio sul rispetto di tali garanzie nell’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche.

I dati relativi al settore legale dovranno essere resi inintellegibili.

La richiesta di limitaizoni a Governo e Parlamento

Il Garante, inoltre, contestualmente al rilascio del parere all’agenzia delle Entrate, ha segnalato al Parlamento e al Governo l’opportunità di introdurre una disposizione legislativa per limitare l’utilizzo delle informazioni contenute nelle fatture elettroniche alle sole finalità di contrasto all’evasione fiscale, limitando i diritti di accesso alla documentazione amministrativa da parte di soggetti non collegati alla fattura, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di liceità e correttezza, di limitazione della finalità e di minimizzazione del trattamento.

Gli altri documenti commerciali

Il Garante infine sta intervenendo presso le associazioni di categoria degli operatori economici per ricordare che non devono essere emesse fatture elettroniche al posto di altri documenti commerciali, come lo scontrino fiscale, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta del consumatore stesso.

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