Finanza

Da dettagliare le attività effettuate una tantum

Gli Ets con ricavi sotto i 220mila euro presentano i dati nel bilancio di cassa

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Particolare attenzione dovrà essere posta dagli Ets anche in tema di rendicontazione. Un adempimento questo che dovrebbe variare a seconda che l’attività di raccolta fondi abbia carattere abituale o occasionale. Nel primo caso, occorrerà tener conto delle dimensioni dell’ente. Gli Ets con ricavi/rendite inferiori a 220mila euro, a seconda dello schema di bilancio adottato (Dm del 5 marzo 2020), saranno tenuti a rappresentare i dati relativi alla raccolta fondi nella lettera c) del rendiconto di cassa o, diversamente, nell’apposita sezione del rendiconto gestionale e nella relazione di missione. Regola quest’ultima che vale anche per gli Ets di grandi dimensioni.

Il discorso cambia nel caso di attività di raccolta fondi occasionali. In tale ipotesi, tutti gli enti del Terzo settore (indipendentemente dalle dimensioni) dovranno allegare ai rendiconti delle singole attività anche una relazione illustrativa in cui dare evidenza delle iniziative intraprese, delle modalità con cui sono state svolte e le ulteriori indicazioni necessarie ad identificare le attività di raccolta fondi occasionali (costi, luogo dell’evento).

Accanto a ciò, l’Ets dovrà prestare attenzione anche alla descrizione delle voci costo/spesa indicate nel rendiconto della raccolta. Si pensi, ad esempio alle spese, di allestimento per l’evento o a quelle pubblicitarie (comunicati stampi, brochure).

Nella rendicontazione rientreranno anche i beni ricevuti in donazione con la raccolta occasionale. Nel rendiconto, infatti, va riportato il corrispondente valore in denaro sulla base di quanto previsto dal Dm 28 novembre 2019. Nel caso in cui l’ente riceva erogazioni liberali in natura dovrà specificare la tipologia dei beni raccolti e il loro valore economico. Elemento questo che potrebbe essere determinato secondo le regole del Tuir (articolo 9) oppure avvalendosi degli ulteriori criteri indicati dal Dm citato. Si potrà, quindi, fare riferimento al valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, o nel caso si tratti di un’erogazione liberale di un bene strumentale, potrà essere considerato il valore fiscale residuo al momento del trasferimento. Per quanto concerne la relazione illustrativa, invece, tale documento è fondamentale per gli enti del Terzo settore dal momento che dovrà dare evidenza delle singole macro voci inserite all’interno dei rendiconti. In altri termini nella relazione illustrativa l’Ets dovrebbe poter specificare quanto è stato raccolto durante la raccolta occasionale, indicando il numero e il prezzo dei beni di modico valore venduti tenendo eventualmente distinte le elargizioni ricevute da persone fisiche rispetto a quelle provenienti da persone giuridiche.

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