Controlli e liti

Liquidatori e debiti fiscali, dubbi sui presupposti dell’azione di responsabilità

Le Sezioni unite devono chiarire se serve prima l’iscrizione al ruolo

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Rinviata alle Sezioni Unite la questione relativa ai presupposti per azionare la responsabilità personale del liquidatore di società di capitali per debiti non assolti da questa. Con l’ordinanza interlocutoria n. 35805 la Cassazione, chiede se a tale scopo occorra la previa iscrizione a ruolo dei debiti a nome della società o se sia sufficiente la mera verifica da parte dell’agenzia delle Entrate di un debito tributario non pagato dalla società di capitali.

In base all’articolo 36 del Dpr 602/1973, rispondono dei debiti della società di capitali gli ex amministratori e i liquidatori che abbiano omesso di versare tributi preferendo debiti di ordine inferiore ai tributari. Un comportamento che si può risolvere, secondo la Cassazione, alternativamente: nell’omesso accantonamento dell’importo del debito tributario in sede di bilancio finale di liquidazione o nel pagamento di debiti di rango inferiore rispetto ai debiti d’imposta.

La responsabilità dei liquidatori, che si aggiunge a quella dei soci delle società di capitali, limitatamente alle somme riscosse in sede di liquidazione o nei due anni antecedenti, ha natura civilistica, e non tributaria, ed è autonoma rispetto a quella della società. Non si tratta di una obbligazione sussidiaria dipendente, quale potrebbe essere quella dei soci delle società di persone.

Per azionare la responsabilità occorre poi la notifica di un atto motivato con le ragioni della chiamata in causa del liquidatore o del socio. Contro l’atto, il destinatario potrà esercitare il diritto di difesa.

Con l’ordinanza si chiede se per promuovere la responsabilità del liquidatore occorra che il debito della società sia previamente iscritto a ruolo. Se così fosse, in caso di società estinta prima dell’entrata in vigore della norma che prevede la posticipazione di cinque anni degli effetti della cancellazione della stessa (articolo 28, Dlgs 175/2014), il fisco dovrebbe emettere delle cartelle di pagamento a nome degli ex soci, nella loro qualità di successori ex lege della società stessa. Con il rischio che, se gli ex soci dimostrino di non aver percepito nulla dalla liquidazione della società, la cartella verrebbe annullata dal giudice tributario e l’Amministrazione privata del titolo che le consentirebbe di aggredire il liquidatore. Per questo, l’ordinanza, ricordando la natura di obbligazione propria del liquidatore della responsabilità in esame, rileva come tale disposizione non sembri presupporre l’avvenuto accertamento del debito della società, nonostante il contrario avviso di alcuni precedenti della Cassazione. D’altro canto, si evidenzia come le prerogative di difesa del liquidatore siano già salvaguardate dalla possibilità di proporre opposizione avverso l’atto motivato, pure prescritto nell’articolo 36.

La questione dovrebbe ritenersi meno urgente a partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’articolo 28 del Dlgs 175/2014, da questa data l’agenzia delle Entrate può, infatti, precostituirsi il titolo per agire nei riguardi di liquidatori e soci con la notifica di un atto intestato alla società estinta, entro cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle imprese. Il problema resta per i periodi precedenti.

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