Imposte

Iva al 4% anche sul pane con spezie, semi, erbe e destrosio

di Matteo Mantovani , Benedetto Santacroce

Il sistema delle aliquote Iva sul pane si adegua alle moderne tecniche di produzione. Per effetto di una modifica (nella legge di Bilancio) all’articolo 75 della legge 413/91, l’aliquota del 4% diventa applicabile ad alcune tipologie di pane finora escluse - e tassate al 10% - per via dell’impiego di ingredienti ritenuti non ammissibili nel confezionamento di prodotti della panetteria ordinaria.

La disciplina Iva del pane non è mai stata in grado di seguire l’evoluzione tecnologica e normativa del settore della panificazione che, specie negli ultimi anni, ha fortemente ampliato e diversificato l’offerta per venire incontro alle esigenze dei consumatori. Le regole Iva sono rimaste ferme ad una disciplina di fine anni Sessanta - la legge 580/67. Nonostante il titolo III di tale legge - al quale la normativa Iva rinvia - sia stato in gran parte abrogato dal Dpr 502/98, l’amministrazione fiscale nazionale ha sostenuto (si veda la circolare 39/E del 1999) e ribadito nel tempo la validità delle norme abolite quanto alla determinazione dei prodotti della panetteria comune ammissibili all’aliquota Iva 4%, di cui al n. 15 della tabella A, parte II, del Dpr 633/72. In pratica, questo orientamento ha portato a che, a seguito della riforma normativa del settore del pane ad opera del Dpr 502/98, si è creata una discrepanza fra le norme tecnico-merceologiche - ossia quelle che dettano le regole e individuano gli ingredienti ammissibili nella produzione del pane - e le regole Iva. Queste ultime non hanno seguito l’evoluzione delle prime rimanendo ancorate a una nozione tradizionale di pane che oramai rappresenta solo una frazione del ben più ampio settore della panificazione. Il risultato è stato il sorgere di numerosi contenziosi in cui l’amministrazione fiscale contesta l’applicazione dell’Iva 4% in relazione a prodotti che, merceologicamente rientrano a tutti gli effetti nella categoria del pane ma che fiscalmente non sono considerati tali e pertanto da tassare al 10 per cento.

La disposizione della lege di Bilancio tenta di risolvere tale divergenza adeguando la normativa Iva a quella sulla panificazione attraverso una modifica all’articolo 75 della legge 413/91, che fornisce l’interpretazione autentica del campo di applicazione del n. 15 della tabella A, parte II del Dpr 633/72. In forza di questa modifica, sono ora ammissibili all’aliquota 4% e, pertanto, sono considerati prodotti della panetteria ordinaria, anche quelli contenenti destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune.

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