Diritto

Ramo d’azienda: la cessione non è vincolata dalla continuità

L’imprenditore non deve verificare se chi compra prosegue l'attività

di Giovanbattista Tona

L’imprenditore che cede un ramo d’azienda non ha l’obbligo di verificare se il cessionario è in condizione di proseguire l’attività e di mantenere inalterati i livelli occupazionali.

Con la sentenza 2866 del 31 gennaio 2022 la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha ritenuto infondata la richiesta di un lavoratore di condannare al risarcimento del danno la società della quale era stato dipendente e che aveva ceduto il ramo di azienda nel quale era incardinato ad un’altra società che dopo poco tempo aveva avviato le procedure per la riduzione del personale a causa di una crisi finanziaria.

La società cedente aveva già valutato gli esuberi di personale nel settore in cui era impiegato quel lavoratore, ma in seguito ad una trattativa sindacale aveva sottoscritto un accordo con il quale si obbligava ad individuare soluzioni tese a garantire l’occupazione e le capacità professionali dei dipendenti.

Due anni dopo aveva proceduto alla cessione di un ramo d’azienda ad un’altra società che, dopo averlo acquistato, aveva avviato un piano di ristrutturazione con collocazione in cassa integrazione straordinaria e licenziamenti.

Il lavoratore che aveva citato in giudizio la società cedente lamentava che la cessione aveva comportato una violazione degli impegni assunti con l’accordo sindacale stipulato a garanzia dell’occupazione, non tanto a causa dell’operazione in sè ma in quanto la società cessionaria versava già in difficoltà finanziarie e la società cedente non ne aveva valutato le capacità economiche e operative idonee ad assicurare la prosecuzione dell’attività.

La Cassazione ha, invece, affermato che nessun limite è stato posto alla libertà dell’imprenditore di dismettere l’azienda e il relativo negozio non può essere condizionato alla prognosi favorevole sulla continuazione dell’attività produttiva.

Il legislatore ha già predisposto a garanzia dei lavoratori una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del cessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti fino all’intervento delle organizzazioni sindacali, che devono essere informate per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l’atto da cui deriva il trasferimento.

Non ha invece posto limiti sanzionati da inefficacia o invalidità all’autonomia negoziale rispetto alle operazioni di cessione d’azienda, perché sarebbero in contrasto con i principi di libertà di iniziativa economica fissati dall’articolo 41 della Costituzione.

E, come la Cassazione aveva già evidenziato con la sentenza 6184 del 2018, non potrebbe considerarsi tale contratto nè in frode alla legge nè sorretto da un motivo illecito.

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