Imposte

Gestori sotto soglia, no ritenuta sui dividendi

Detassazione piena per le partecipazioni italiane detenute da Gefia. Il gestore lussemburghese è considerato comunque soggetto a vigilanza

di Alessandro Germani

Non si applica la ritenuta sui dividendi percepiti e non sono imponibili le plusvalenze realizzate da un Gefia (gestore fondi di investimento alternativi) sottosoglia lussemburghese in quanto si considera comunque soggetto a forme di vigilanza, anche se semplificate. È questa la risposta a interpello dell’agenzia delle Entrate n. 327 di ieri.

Una società lussemburghese gestisce dei Fia (fondi di investimento alternativi) sotto determinate soglie di 100 (o 500) milioni di euro a seconda del ricorso o meno alla leva finanziaria. Per tali soggetti sono previste delle forme di vigilanza più attenuate in base alla direttiva Aifm. Ciò è stato recepito anche in Lussemburgo e l’istante ritiene che si tratti in ogni caso di un assoggettamento a forme di vigilanza che consente la disapplicazione della ritenuta e la non imponibilità delle plusvalenze. L’Agenzia in sostanza concorda e conferma.

Infatti, l’articolo 27, comma 3, del Dpr 600/1973 prevede una ritenuta d’imposta del 26% per gli utili corrisposti da società residenti a soggetti non residenti, salva l’applicazione della ritenuta convenzionale se più conveniente.

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 631 e 632) ha previsto dal 1° gennaio 2021 che non si applichi la ritenuta sugli utili corrisposti a Oicr conformi alla direttiva 2009/65/CE e a quelli non conformi il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito, istituiti in stati membri UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il comma 633 prevede analoga esenzione per le plusvalenze. Le modifiche hanno inteso equiparare il regime fiscale degli Oicr nazionali e di quelli esteri in quanto l’Italia era passibile di procedura d’infrazione.

La direttiva Aifm mira a creare un mercato interno europeo armonizzato dei gestori dei fondi di investimento alternativi (Gefia). Tali Gefia possono operare in tutta Europa mediante il cosiddetto «passaporto del gestore», senza la necessità di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo, valendo il principio di vigilanza dello Stato d’origine (home country control). La direttiva Aifm prevede delle deroghe per i Gefia di «minori dimensioni» lasciando quindi agli stati membri di fissare criteri meno stringenti (obbligo di registrazione anziché autorizzazione, doveri informativi, controlli). Purtuttavia gli stessi ben potranno ritenersi soggetti a vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. Ricorrendo quindi tutto ciò per il Gefia istituito in Lussemburgo secondo le regole locali che recepiscono la direttiva Aifm, fiscalmente sussistono i requisiti affinché vi sia la disapplicazione della ritenuta sui dividendi e la non imponibilità delle plusvalenze per le partecipazioni detenute in società italiane.

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