Imposte

Regime Oss non sempre applicabile nei casi di vendite online con modelli «complessi»

Con l’interpello n. 51 l’Agenzia chiarisce che per capire quale regime applicare occorre valutare se la vendita online ai fini Iva è una vendita a distanza o una cessione ordinaria

di Barbara Rossi ed Eleonora Musiari

La risposta a interpello n. 51 del 17 gennaio delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del regime speciale Oss nel caso di vendite online, con modelli complessi (omnichannel).
Nel caso oggetto di interpello, la società istante (Alfa Spa), è una casa di moda che effettua vendite a distanza verso consumatori finali Ue ed extra Ue, anche tramite l’intervento delle proprie boutique, piattaforme elettroniche e società terze. Alfa chiede conferma all’agenzia delle Entrate circa la possibile applicazione del regime One stop shop (Oss) nei casi di seguito rappresentati.

Caso 1

Nel primo caso, i clienti tedeschi consumatori finali acquistano beni di Alfa online o presso la boutique italiana, con spedizione dall’Italia direttamente al loro domicilio tedesco.Viene chiesta conferma che tali operazioni possano rientrare (ed essere dichiarate) nel regime speciale Oss.L’Agenzia conferma che la cessione di beni acquistati online/presso la boutique italiana e spediti direttamente dall’Italia al cliente finale tedesco si qualifica come vendita a distanza intracomunitaria, trattandosi di beni spediti dal fornitore IT verso clienti finali stabiliti in altro Stato membro Ue. Pertanto, gli adempimenti relativi a tali cessioni potranno essere assolti tramite Oss previa registrazione al portale.

Caso 2

Nel secondo caso, i clienti francesi consumatori finali acquistano beni di Alfa online. Tali beni sono precedentemente ceduti da Beta (società tedesca del medesimo gruppo di Alfa) ad Alfa, e spediti da un magazzino di Alfa situato in Germania e trasportati in Francia al cliente finale da una società di spedizioni terza. Anche per questa casistica, viene chiesto se tali operazioni possono rientrare (ed essere dichiarate) nel regime speciale Oss previsto per le vendite a distanza.L’Agenzia conferma che la circostanza che i beni siano spediti in Francia dal magazzino di Alfa munito di proprio identificativo Iva tedesco non osta alla qualifica dell’operazione come vendita a distanza intracomunitaria, e al ricorso al regime speciale Oss per l’assolvimento dell’Iva nel paese di destinazione finale dei beni.

Caso n. 3

Nel terzo caso i clienti francesi consumatori finali acquistano beni di Alfa online. Tali beni sono precedentemente ceduti da Beta ad Alfa, e spediti da uno dei negozi o dal magazzino tedesco di Beta direttamente al cliente finale francese, con trasporto a cura di Alfa. La vendita effettuata da Beta verso Alfa si considera come cessione domestica in Germania.Secondo l’Agenzia per tale fattispecie non è applicabile il regime speciale Oss.L’Agenzia non condivide la soluzione prospettata da Alfa, che qualifica l’operazione in oggetto come una triangolazione “atipica” da risolvere tramite interpretazione estensiva dell’articolo 38, comma 7, del Dl 331/93 anche al caso in cui il cliente finale sia un privato consumatore. Second Alfa la finalità semplificativa delle riforme introdotte dal legislatore unionale in tema di commercio elettronico è vana se si preclude all’operatore intermedio del caso n. 3 di ricorrere al regime Oss e si impone l’obbligo di identificarsi nel Paese di destinazione della merce. In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia, l’articolo 38, comma 7, del Dl 331/93 (in recepimento dell’articolo 141 della direttiva Iva relativo alla triangolazioni Ue) dispone la non debenza dell’Iva per l’acquisto intra Ue in Italia, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti in Italia a propri cessionari soggetti passivi d’imposta designati per il pagamento della medesima in relazione alla cessione. Stante la suddetta norma, in relazione al caso di specie la circostanza che il destinatario finale del bene è un privato consumatore impedisce l’applicazione del regime delle operazioni triangolari a catena. Pertanto:

•la cessione tra Beta ed Alfa andrà qualificata come operazione interna in Germania, trovandosi i beni nel territorio tedesco;

•il successivo invio di beni dalla Germania alla Francia è un’operazione assimilata ad una cessione intracomunitaria, cui segue il parallelo acquisto intracomunitario, dunque, Alfa dovrà identificarsi in Francia per assolvere gli adempimenti fiscali previsti dalla legislazione francese;

•la successiva cessione dei beni agli acquirenti consumatori finali è una cessione interna in Francia soggetta a Iva francese. Secondo l’agenzia delle Entrate, tale soluzione è in linea con quanto chiarito dal working paper n. 1040 del comitato Iva.Nel caso delle vendite online occorre, quindi, valutare se la vendita ai fini Iva possa costituire una vendita a distanza piuttosto che una ordinaria cessione locale. Una corretta analisi della fattispecie è fondamentale per definire il regime Iva, gli adempimenti e le possibili semplificazioni fiscali (applicabili all’Oss).

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