Controlli e liti

Omologazione concordati, registro fisso

di Massimo Romeo

I decreti di omologazione dei concordati devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tranne nell’ipotesi di un concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore. Questi atti non devono essere assoggettati all’imposta proporzionale nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell’ambito applicativo dell’Iva, in virtù del principio di alternatività Iva/Registro . Questo il principio della sentenza della Ctr Milano n. 248/2019 del 17 gennaio.

La controversia concerneva l’impugnazione da parte di una spa di un avviso di liquidazione con cui l’ufficio richiedeva il pagamento, in misura proporzionale, dell’imposta di registro in relazione ad un decreto con il quale il tribunale aveva omologato il concordato del fallimento di una srl. Fra i vari motivi di ricorso la società contestava l’illegittimità dell’atto per l’applicabilità al caso di specie del disposto normativo che prevede la tassazione in misura fissa degli atti di omologa.

La Ctp, accogliendo le doglianze, osservava che in ordine all’imposta di registro la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori va inquadrata nella previsione di cui alla lettera g) 8, della tariffa I, allegata al Tur comprendente, genericamente, gli atti «di omologazione», con la conseguenza che ad essa si applica l’imposta non in misura proporzionale, bensì fissa.

Il Collegio regionale conferma la decisione. In via preliminare viene sottolineato che i decreti di omologazione dei concordati, sia con garanzia che aventi ad oggetto la cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui all’articolo 8, lettera g) della Tariffa, Parte Prima, allegata al Tur; eccezione a questa regola, con tassazione proporzionale, è rappresentata esclusivamente dalla differente ipotesi del concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore, disciplinato dall’articolo 124 delle legge fallimentare, che produce effetti immediatamente traslativi. In ogni caso, questi atti non devono essere assoggettati all’imposta proporzionale nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell’ambito applicativo dell’Iva, in virtù del principio di alternatività Iva/Registro.

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