Imposte

Niente Iva sui contributi alla cooperativa sociale dopo l’avviso pubblico

La risposta a interpello 375: le somme vanno considerate come mere movimentazioni di denaro e come tali escluse dal campo Iva

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Esclusi dall’ambito di applicazione Iva i contributi percepiti da una cooperativa sociale- Onlus a fronte di un avviso pubblico ex articolo 12 della legge 241/1990. Questo quanto chiarito dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 375 pubblicata il 25 maggio.

Più nel dettaglio l’istante – una cooperativa sociale che opera nel settore dei servizi socio-assistenziali/educativi e riabilitativi – riferisce di essere partner di un Comune per la realizzazione di un progetto finanziato tramite il Fondo europeo asilo migrazione ed integrazione (Fami). A seguito di regolare indizione di un avviso pubblico con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 241/1990, la cooperativa fa presente di aver diritto a ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento Iva di tali somme.

In particolare, l’istante ritiene che queste possano qualificarsi come mero contributo e quindi non assoggettate ad Iva ex articolo 2, comma 3, Dpr 633/1972. A ben vedere, infatti, si tratterebbe di somme stanziate per il perseguimento di un’attività di interesse generale peraltro erogate come copertura di spese e costi di funzionamento del progetto presentato.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria al fine di fornire una risposta al quesito, richiama un precedente orientamento di prassi (circolare 34/E del 21 novembre 2013) secondo cui le somme erogate da parte della Pa a fronte di un avviso esperito con le modalità dell’articolo 12 della legge 241/1990 debbano qualificarsi come «meri contributi». Un orientamento questo che pone le proprie argomentazioni sul presupposto secondo cui tali somme in quanto subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione di criteri e modalità ben precise a cui la Pa deve assoggettarsi non possano essere considerati come corrispettivi per prestazioni rese.

In altri termini, la natura di contributo della somma erogata è insita nella modalità con la quale si esplica l’azione amministrativa disciplinata dall’articolo 12. Disposizione quest’ultima che trova applicazione nei casi in cui la Pa espleti – come nel caso di specie – la funzione di promozione di un’attività di interesse generale attraverso l’adozione di un apposito avviso pubblico che ne determinati i principali requisiti. E proprio sulla base di tale orientamento che l’Agenzia giunge a ritenere che le somme percepite dalla cooperativa siano da considerarsi come mere movimentazioni di denaro e come tali escluse dal campo Iva.

A ben vedere, infatti, come correttamente rilevato dall’Amministrazione finanziaria, le somme erogate non solo trovano fondamento sulla base di una specifica disposizione di legge ma per di più dall’avvio di un procedimento amministrativo caratterizzato da appositi avvisi pubblici intesi a finanziarie lo svolgimento di attività di interesse generale a favore di soggetti meritevoli di attenzione e non a vantaggio esclusivo della Pa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©