Controlli e liti

Ctr, nulla la sentenza di appello motivata per relationem

Senza la verifica degli elementi utilizzati dal giudice per condividere le conclusioni

di Laura Ambrosi

La sentenza della Ctr che rinvia per relationem a quella della Ctp, deve comunque spiegare il perché della conferma nonostante le censure dell’appellante. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 6626 depositata ieri.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un contribuente avverso un avviso di accertamento notificato in qualità di responsabile solidale di un’associazione sportiva dilettantistica. In particolare secondo l’Agenzia l’ente aveva creato una serie di associazioni sportive satelliti interposte per gestire la fatturazione degli sponsor.

Entrambi i giudici di merito confermavano la legittimità della pretesa. Il contribuente ricorreva così per Cassazione lamentando tra i diversi motivi, il vizio di omessa pronuncia. La Suprema corte ha innanzitutto ricordato che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, è nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla decisione di primo grado, se non è possibile verificare sulla base di quali elementi il giudice ha ritenuto di condividere le medesime conclusioni. È necessario che il collegio indichi le valutazioni effettuate dei motivi di gravame rispetto al contenuto della prima sentenza, specificando le ragioni di infondatezza delle allegazioni difensive e degli elementi di prova.

Secondo le Sezioni unite (sentenza 22232/2016) la motivazione è solo apparente quando benchè graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni indicate non consentono di conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Secondo i giudici di legittimità la sentenza della Ctr non poteva considerarsi resa per relationem: mancava, infatti, un richiamo concreto ai contenuti della decisione di primo grado.

La Ctr si era limitata a condividere la ricostruzione in fatto delle argomentazioni poste a sostegno dai giudici provinciali, senza però alcuna trascrizione dei passi motivazionali ritenuti più rilevanti. In ogni casto, poi, alla luce delle eccezioni di appello del contribuente era necessario che il collegio di seconde cure motivasse con un esame critico l’adesione alle conclusioni della Ctp. Erano quindi incomprensibili le ragioni per le quali il giudice della Ctr aveva condiviso l’esito del primo collegio nonostante le censure contenute nell’appello. Tali criticità palesavano un difetto assoluto di motivazione: mancava, infatti, un processo deliberativo in ordine alle questioni prospettate. La decisione pare rimarcare la necessità di un’adeguata motivazione anche in caso di mero rinvio alle conclusioni di primo grado, tenendo conto delle eccezioni dell’appello.

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