Adempimenti

Accise ridotte sui carburanti, le giacenze slittano al 2 maggio

Le Dogane comunicano l’allungamento dei termini in linea con il decreto Mef del 6 aprile

Comunicazioni sulle giacenze di prodotto energetico differite al 2 maggio, in coerenza con l’allungamento dei termini dell’aliquota di accisa temporaneamente ridotta disposta con il decreto Mef dello scorso 6 aprile.

In effetti, in base al Dl 21/2022, sono oggi in vigore le aliquote di accisa ridotta per benzina, gasolio e gpl, la cui durata era stata inizialmente prevista con termine 22 aprile, poi prorogato al 2 maggio per decreto. Eppure, tale decreto si è limitato ad allungare il periodo di riduzione per far fronte al caro dei prezzi, senza altro precisare circa gli adempimenti contabili e documentali posti in capo agli operatori.

Tra questi adempimenti, primo tra tutti è quello della comunicazione delle giacenze, disposto a far data, all’inizio, dal primo giorno di vigenza della norma e, alla fine, alla data del 22 aprile; si è dunque da subito posto il dilemma, per gli operatori, se procedere o meno con detta comunicazione che è essenziale ai fini dei controlli e, si auspica, in caso di saldi negativi, per un futuro riconoscimento di eventuali crediti di imposta da più parti invocato, visto il funzionamento del meccanismo dell’accisa estremamente penalizzante per la logistica intermedia.

I più, a quanto consta, si sono orientati nel senso di procedere comunque alla comunicazione prevista per legge, ma su questo ha fatto chiarezza (forse un po’ troppo in extremis) la direttoriale delle Dogane 177707/22. Nel provvedimento è disposto invece che, ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa rideterminate, la prevista comunicazione dei dati di giacenza fisica di benzina e di gasolio presso i depositi commerciali di prodotti assoggettati ad accisa e gli impianti di distribuzione stradale è differita alla fine della giornata del 2 maggio 2022, per i successivi cinque giorni lavorativi. Questo non interessa i soggetti che hanno proceduto già alla comunicazione, che comunque dovrà essere ripetuta al termine del periodo emergenziale.

Nella stessa logica, coerentemente, le Dogane segnalano che fino al 2 maggio saranno in vigore tutti gli altri oneri documentali connessi alla riduzione dell’accisa, primo tra tutti il fatto che i titolari dei depositi fiscali e gli esercenti dei depositi commerciali devono riportare, negli e-DAS emessi, l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel documento.

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