Imposte

Social bonus per recuperare beni inutilizzati

Credito di imposta a chi contribuisce al ripristino tramite donazioni

di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha firmato il decreto attuativo del social bonus. Si tratta di una data importante che, a poco meno di un mese dall’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, permette di aggiungere un ulteriore tassello alla riforma. Seppure per la pubblicazione del decreto bisognerà attendere le firme dei ministeri dell’Interno, dell’Economia e della Cultura, non può non evidenziarsi la rilevanza di tale misura volta a sostenere progetti di recupero di beni inutilizzati o confiscati.

L’agevolazione fiscale prevista dal Codice del terzo settore (Cts) consiste in un credito d’imposta a favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali in denaro destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, affidati a enti del terzo settore (Ets) in virtù di specifici progetti approvati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Accanto a ciò, quale condizione necessaria per il riconoscimento del social bonus, si renderà necessario che i beni oggetto di intervento vengano utilizzati esclusivamente per le attività di interesse generale indicate dall’articolo 5 del Cts, a condizione che queste siano eseguite con modalità non commerciali (si pensi ad attività educative o culturali a titolo gratuito nei confronti degli utenti). In quest’ottica, pertanto, resteranno al di fuori del perimetro dell’agevolazione le imprese sociali contraddistinte sotto il profilo delle attività da un carattere prettamente “commerciale”.

Per quanto concerne, invece, l’importo del bonus riconosciuto è opportuno rilevare come questo varierà a seconda del tipo di donante. Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% dell’erogazione per le persone fisiche e del 50% per gli enti o le società (nel limite del 15% del reddito dichiarato da persone fisiche ed enti non commerciali o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito di impresa). Un credito che, come precisato, sarà peraltro ripartito in tre quote annuali di pari importo utilizzabili in compensazione senza limiti.

Infine, sul fronte degli adempimenti, per assicurare la trasparenza in ordine al corretto utilizzo delle somme, gli enti assegnatari dei beni dovranno comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro le liberalità ricevute e rendere noti sul proprio sito web i relativi importi e le modalità di utilizzo.

Il social bonus potrà rappresentare una occasione importante sia per il terzo settore che per gli enti locali al fine di valorizzare attività sociali e recuperare patrimonio pubblico nell’interesse della collettività. Peraltro, grazie all’attivazione delle forme di amministrazione condivisa tra pubblica amministrazione ed Ets (coprogrammazione e coprogettazione) sarà possibile avviare progetti di recupero edilizio coinvolgendo persone fisiche e imprese destinatarie del bonus fiscale.

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