Professione

Occ, rimborso a forfait anche al liquidatore nominato dal giudice

Lo ha chiarito il Consiglio nazionale dell’ordine dei commercialisti

di Federico Gavioli

Il professionista nominato giudizialmente nel procedimento di composizione della crisi di sovraindebitamento ha diritto al rimborso forfetario delle spese onorarie; il Cndcec con il pronto ordini 136/2022, del 16 novembre 2022, fornisce un interessante parere che di seguito si analizza.

Il quesito

Nel caso in esame un ordine territoriale ha chiesto al Cndcec alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina in materia di rimborso forfettario delle spese spettante all’Organismo di composizione della crisi (Occ), contenuta nell’articolo 14 e seguenti del Dm del ministero della Giustizia 202/2014, nell’ipotesi in cui, nell’ambito di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, venga giudizialmente nominato un liquidatore.

Più in particolare il citato articolo 14 dispone che la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all’organismo ha luogo, in difetto di accordo con il debitore che lo ha incaricato, secondo le disposizioni del Capo III, del citato Dm. I compensi comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa. All’organismo spetta un rimborso forfettario delle spese generali in una misura compresa tra il 10 e il 15% sull’importo del compenso, nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all’opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l’esecuzione dell’accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione. Sono ammessi acconti sul compenso finale. L’ordine che pone il quesito chiede se il rimborso delle spese spettante all’Occ , fissato dalla citata disposizione in misura compresa tra il 10% e il 15% sull’importo del compenso e stabilito nella percentuale del 15% nel regolamento dell’Occ costituito presso l’ordine istante, possa essere riconosciuto anche in relazione al compenso determinato per il liquidatore.

L’ordine ritiene che «ove il legislatore avesse voluto limitare la determinazione del rimborso forfettario al solo compenso del gestore, non avrebbe detto che lo stesso spetta in misura compresa tra il 10 ed il 15% sull’importo del compenso determinato a norma del presente capo, ma bensì avrebbe detto che la misura del rimborso deve essere calcolata sull’importo del compenso determinata a norma della sezione seconda del presente capo».

La Fondazione Adr riparte

Prima di analizzare la risposta del Cndcec va evidenziato che è di pochi giorni fa la notizia che la Fondazione Adr (alternative dispute resolution) commercialisti torna operativa. La Fondazione riparte mantenendo il suo scopo originario: favorire la diffusione tra i commercialisti della cultura della risoluzione alternativa delle controversie. Si occuperà di sovraindebitamento e di procedure minori, attraverso un percorso scientifico di sensibilizzazione e coinvolgimento degli organismi territoriali di composizione della crisi e di assistenza alla specifica formazione obbligatoria, che potrà fornire direttamente.

La risposta del Cndcec

Il Consiglio nazionale nell’evidenziare il contenuto del Dm 202/2014 in merito al rimborso delle spese forfettarie evidenzia che, anche dalle previsioni dettate in materia di unicità del compenso summenzionate, la percentuale andrà calcolata sull’importo complessivo del compenso, come proporzionalmente ripartito tra il gestore della crisi e il liquidatore nominato. Per il Cndcec quanto affermato nell’istanza dall’ordine territoriale è condivisibile nella misura in cui all’interno del preventivo redatto in sede di conferimento dell’incarico all’Occ sia stata espressamente indicata anche la voce del compenso (unico) relativa all’eventuale ipotesi di nomina giudiziale di un liquidatore.

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