Controlli e liti

Non spetta agli eredi il rimborso dell’imposta sulla rivalutazione

Per la Ctr Toscana 682/3/2021 non rileva il mancato il vantaggio fiscale per causa imprevedibile

In caso di opzione per la rivalutazione dei terreni, la morte del contribuente intervenuta prima della vendita dei terreni stessi non rappresenta valido motivo per il rimborso dell’imposta sostitutiva agli eredi. Lo afferma la Ctr Toscana con la sentenza 682/3/2021 (presidente e relatore Giubilaro).
La vicenda origina dalla richiesta, avanzata dagli eredi, per il rimborso dell’imposta sostitutiva a suo tempo versata dal de cuius per la rivalutazione di alcuni terreni edificabili, caduti in successione prima della vendita. La richiesta di rimborso è giustificata dall’inefficacia della rivalutazione in capo agli eredi, per i quali il costo fiscale dei terreni è quello indicato nella dichiarazione di successione (nel caso di specie peraltro inferiore a quello rivalutato). La richiesta viene presentata entro due anni dal decesso del de cuius, in forza dell’articolo 21 del Dlgs 546/1992.
Gli eredi impugnano il silenzio-rifiuto dell’Agenzia ma la Ctp respinge il ricorso, osservando innanzitutto che la fattispecie non ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 21, bensì in quello dell’articolo 38 del Dpr 602/1973, con conseguente tardività della richiesta di rimborso, presentata dopo più di 48 mesi dal versamento. In ogni caso, secondo la Ctp il rimborso spetterebbe solo a seguito di errore od omissione nella dichiarazione dei redditi, mentre nella fattispecie si è in presenza di un versamento volontario, oltre che corretto nell’ammontare, eseguito in funzione di un vantaggio futuro del tutto eventuale al momento del pagamento.
Gli eredi propongono appello, ma la Ctr conferma il rigetto del rimborso, seppure sulla base di argomentazioni parzialmente differenti. Innanzitutto, per il collegio l’istanza è tempestiva, in quanto va applicato l’articolo 21 del Dlgs 546/1992 ogni qual volta la ragione della non debenza del tributo si verifica in un momento successivo al versamento. Circostanza presente anche nel caso in esame, in cui non si discute di un versamento viziato sin dall’origine, ma di un versamento ritenuto non dovuto per un evento successivo, vale a dire la morte del contribuente.
Tuttavia, proprio per questa stessa ragione, la richiesta di rimborso non può essere accolta nel merito: secondo la Ctr la rivalutazione è un’agevolazione prevista della legge per consentire al contribuente di precostituirsi lo strumento per conseguire un eventuale futuro vantaggio fiscale. Pertanto, rientra nello schema la contestuale assunzione, da parte del contribuente, del rischio che il vantaggio previsto non si concretizzi per cause future e imprevedibili. Sul punto, viene richiamata la sentenza 6688/2015 di Cassazione secondo cui non è revocabile il pagamento dell’imposta sostitutiva se non in presenza di vizi della volontà, essendo irrilevante ogni vicenda successiva.

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