Adempimenti

Addizionali Irpef, le strade per correggere gli errori nelle ritenute

Qualora non sia possibile ottenere la correzione della Cu, si potrebbero scomputare anche le trattenute non certificate se si è in grado di dimostrare in modo inoppugnabile che non fossero dovute

Come fare se le ritenute subite a titolo di Irpef e addizionali non sono indicate nella Cu? Bisogna anzitutto verificare se si tratta di un errore o se, al contrario, il sostituto ha omesso di compilare i campi delle trattenute per una ragione precisa. Solo nel primo caso si porrà il problema di come rimediare all’errore.

La ritenute da indicare nella certificazione unica

Nella seconda pagina della certificazione unica (Cu), tra i dati fiscali, è prevista una specifica sezione dedicata alle ritenute (punti da 21 a 36). In particolare, al punto 21 viene indicato dal sostituto d’imposta il totale delle ritenute d’acconto Irpef che il contribuente dovrà esporre nella dichiarazione dei redditi che eventualmente dovrà presentare.

Nel punto 22 viene indicato l’ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal contribuente sui redditi 2021.

L’addizionale comunale viene indicata al punto 26 (importo effettivamente trattenuto dal sostituto a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2021), mentre nel punto 27 si trova l’addizionale comunale dovuto a saldo per il periodo d’imposta 2021 dal sostituito sul totale dei redditi di lavoro dipendente e assimilati oggetto della certificazione.

Nel punto 29, infine, viene indicato l’importo dell’addizionale comunale dovuta a titolo d’acconto per il periodo d’imposta 2022.

Gli importi evidenziati nei punti 22, 27 e 29 sono determinati sui redditi soggetti alle addizionali (esclusi quindi quelli soggetti a tassazione separata, o a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva) e comportano l’obbligo per il sostituto d’imposta di effettuare il prelievo o in rate, nel corso del periodo d’imposta successivo (quindi nel corso del 2022 rispetto alle somme dovute per il 2021), ovvero in un’unica soluzione in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante il 2022.

La mancata indicazione delle addizionali per mancato conguaglio

Quando la Cu risulta “bianca” (ossia non compilata) nei campi 22, 27 e 29 relativi alle addizionali regionale e comunale generalmente non si tratta di un errore del sostituto, ma di una conseguenza dello speciale meccanismo di prelievo delle imposte addizionali.

A differenza dell’Irpef, che viene trattenuta dal sostituto d’imposta all’atto di ogni singolo pagamento, le addizionali regionali e comunali all’Irpef vengono quantificate al termine dell’anno, sulla base del reddito totale percepito, e pagate nell’anno successivo (con meccanismi leggermente differenti, perché per l’addizionale comunale è anche previsto un acconto).

Gli importi che il sostituto d’imposta riporta nei punti 22, 27 e 29 della Certificazione unica, pertanto, si riferiscono alle addizionali dovute sulla base dei redditi dell’anno precedente, che saranno trattenute direttamente in busta paga in nove rate mensili a partire dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il conguaglio fiscale, ovvero a partire dal mese di marzo e sino al mese di novembre di ogni anno.

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere al calcolo delle addizionali in sede di conguaglio di fine anno (ciò ad esempio accade quando il dipendente cessa dal servizio prima delle operazioni di conguaglio), non viene indicato alcun importo sulla Cu in quanto il sostituto d’imposta si trova nell’impossibilità di trattenere le addizionali per l’assenza di una retribuzione alla data del conguaglio.

In tali casi, nel campo «Annotazioni» della Cu viene riportata la dicitura «Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conguagli non effettuati e addizionali non calcolate».

Sarà quindi il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (precompilata, 730 o Redditi Pf), a dover determinare le addizionali Irpef dovute e procedere al relativo versamento. Qualcuno talvolta è tratto in errore dal fatto che nel corso del 2021, tra marzo e novembre, ha subito delle trattenute per le addizionali: ma si tratta delle addizionali dovute a saldo per il 2020, indicata nella Cu del 2021. Gli importi trattenuti sono quindi quelli che il dipendente doveva sui redditi percepiti nell’anno fiscale 2020: la somma delle addizionali pagate nel 2021 dovrebbe corrispondere agli importi riportati nei punti 22, 27 e 29 della Cu 2021 riferita ai redditi 2020.

Le possibili soluzioni

Può però accadere (anche se è molto raro) che la Cu contenga un vero errore, se sono omesse o indicate in modo errato le trattenute Irpef subite nel 2021 (punto 21 della Cu) o l’acconto sull’addizionale 2021 trattenuto nel corso del medesimo anno (punto 26): si tratta infatti di importi che il contribuente può scomputare dal totale dovuto a saldo (da versare o da conguagliare in busta paga) in base alla dichiarazione, o che aumentano il credito spettante a rimborso (o da conguagliare in busta paga).

Come fare in tali casi? La prima cosa da fare, se si è certi dell’errore, è chiedere la correzione della Cu al sostituto (che può farla prima dell’invio del modello 770). Anche nell’ipotesi in cui non sia possibile ottenere la correzione della Cu, se si è in grado di dimostrare inoppugnabilmente (mediante esibizione dei cedolini paga e degli accrediti dello stipendio) di aver subito trattenute non certificate, si potrebbero scomputare anche le trattenute non certificate.

In assenza di correzione della Cu, lo scomputo è però fatto a proprio rischio e pericolo, perché in caso di controllo si dovrà dimostrare di aver effettivamente subito le ritenute. L’agenzia delle Entrate consente peraltro lo scomputo delle ritenute non certificate, ove il contribuente ne dia prova mediante documento di spesa e il connesso movimento bancario, integrato con una dichiarazione sostitutiva (risoluzione 68/E/2009) con cui si attesta di aver subito la trattenuta; il diritto del contribuente a provare la ritenuta subita è stato affermato anche dalla Cassazione (pronuncia 14138/2017).

Qualora si voglia percorrere questa soluzione, tuttavia, sarà difficile farlo tramite la precompilata o il 730 presentato con l’assistenza del professionista o del Caf: è infatti difficile che i soggetti, che sono direttamente responsabili nei confronti dell’Agenzia per la correttezza della dichiarazione, si assumano la responsabilità di accettare una ritenuta non certificata.

Ove non si trovi un incaricato che accetti di scomputare la ritenuta nel 730 (consentendone quindi il recupero con l’accredito in busta paga o la riduzione del conguaglio a debito), si dovrà presentare il modello senza indicare le trattenute, e procedere successivamente ad inviare il modello Redditi correttivo, indicando anche le trattenute subite e non certificate.Il modello Redditi correttivo può essere inviato entro il 30 novembre 2022. Da tale modello, tenendo conto dei versamenti delle addizionali che a quel punto risulteranno effettuati in misura superiore al dovuto, risulterà un maggiore credito, di cui si potrà chiedere il rimborso.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©