Imposte

Brexit, lo yacht può conservare lo status di merce Ue

L’interpello 26 su un’unità da diporto con bandiera Uk apre anche alla possibilità di «reintroduzione»

L’unità da diporto battente bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovava in acque territoriali doganali dell’Ue mantiene lo status di merce unionale. Quella che alla stessa data si trovava in territorio doganale Uk o in altro Paese terzo, ha perso lo status di merce unionale ma può essere reintrodotta in Ue in libera circolazione in esenzione da oneri di importazione al ricorrere delle condizioni che l’articolo 203 del Cdu (regolamento Ue n. 952/2013) prevede per le «merci in reintroduzione» (cosiddetto «return goods relief »).

Il chiarimento è stato fornito dalle Entrate, con la risposta a interpello 26/2022 che riguarda un’imbarcazione da diporto con bandiera Uk, acquistata nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito, che dal 2017 aveva stazionato nelle acque territoriali europee e che alla data dell’interpello stazionava in acque italiane.

A seguito della Brexit, il comandante era stato contattato dalla locale Capitaneria del Porto italiano per compilare, a far data dal 1° gennaio 2021, il “costituto” d’arrivo inerente alle imbarcazioni extra-Ue. Nella domanda di interpello viene precisato che per effetto di tale comunicazione è stato ritenuto che l’imbarcazione fosse legittimata a stanziare in acque Ue in regime di ammissione temporanea per un massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione. In quanto ritenuta in ammissione temporanea, era stato in particolare inteso che al termine dei 18 mesi, per evitare di cadere nella posizione di contrabbando, l’unità avrebbe dovuto essere, alternativamente, portata fuori dal territorio dell’Ue o nazionalizzata.

La risposta alla domanda di interpello precisa invece che:

• la condizione doganale dello yacht con bandiera Uk che il 1° gennaio 2021 si trovava in territorio comunitario e che aveva prima di detta data statuto doganale europeo rimane, indipendentemente dalla bandiera, quella di merce unionale, non quindi in AT e che la dimostrazione dell’esistenza in Europa alla predetta data può essere data con prove documentali, quali ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio;

• se l’unità da diporto avesse perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava fuori dal territorio Ue, può rientrare senza oneri per importazione in Rgr, sussistendone le condizioni, tra cui un periodo non superiore a tre anni dall’uscita dal territorio doganale.

Soltanto qualora l’unità non soddisfi i suddetti requisiti, la sua reintroduzione in acque territoriali Ue ha motivo di essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.

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